Tra il conto anticipi e il conto corrente di corrispondenza vi è un collegamento negoziale, al punto che può ritenersi che unica sia l’operazione economica di finanziamento e unico sia il rapporto creditizio in essere.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi, con la sentenza n. 256 del 12 febbraio 2020.
In particolare, la vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio una banca deducendo l’applicazione, a due contratti di conto corrente, di interessi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto.
I rapporti in causa (un conto corrente ordinario e un conto corrente anticipi) sono stati oggetto di cessione del credito da una società, poi fallita, alla società attrice.
La banca si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’azione di parte attrice per intervenuta formazione del giudicato e per la carenza di legittimazione e/o titolarità attiva. Inoltre, ha dedotto la nullità dell’atto di citazione e la prescrizione degli addebiti, concludendo per il rigetto delle domande.
Il Giudice ha evidenziato, in primo luogo, la circostanza pacifica per la quale le risultanze del conto corrente ordinario siano state oggetto del decreto ingiuntivo emesso a carico della società cedente, non opposto e passato in giudicato (oggetto di ammissione allo stato passivo, divenuto esecutivo).
In relazione al conto corrente anticipi, il Tribunale ha rappresentato la sua natura accessoria, nel senso che le risultanze confluiscono sul conto corrente ordinario senza registrazione dei pagamenti alla banca.
In particolare, dopo aver provveduto agli adempimenti connessi alla notifica della cessione, la banca detrae normalmente dal totale delle fatture cedute una certa percentuale di scarto e anticipa l’importo corrispondente al credito ceduto; tale importo netto del finanziamento viene accreditato dalla banca sul conto corrente di corrispondenza dell’impresa cedente e, nel contempo, viene addebitato nello speciale conto anticipi su fatture, collegato con l’apertura di credito sul quale maturano a favore della banca gli interessi relativi all’anticipazione avuta.
Gli interessi relativi all’anticipazione vengono poi addebitati direttamente dal conto corrente di corrispondenza dell’impresa cedente e, alla scadenza, la banca, se incassa l’importo delle fatture, accredita sul conto corrente di corrispondenza la differenza tra quanto riscosso e quanto anticipato il correntista, mentre sul conto anticipi addebiterà tale differenza e accrediterà l’importo totale della fattura azzerando lo stesso conto anticipi.
Il funzionamento, sopra delineato, comporta certamente un collegamento negoziale tra il conto anticipi e il conto corrente di corrispondenza, al punto che può ritenersi che unica sia l’operazione economica di finanziamento e unico sia il rapporto creditizio in essere.
Nel caso di cui qui si discute il conto corrente ordinario, come detto, è certamente coperto del giudicato, con la conseguenza che, dovendosi ritenere che il conto anticipi abbia natura meramente accessoria ed essendo le risultanze confluite nel conto corrente ordinario, non vi siano somme ripetibili che abbiano autonomia rispetto al saldo contabile consolidatosi nel decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato le domande attoree con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’istituto di credito convenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO ANTICIPI: è STRUMENTALE AL CONTO CORRENTE ORDINARIO
GLI INTERESSI IN ESSO PATTUITI VENGONO ADDEBITATI SU QUELLO ORDINARIO
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 01.02.2019 | n.271
CONTO CORRENTE: LA BANCA PUÒ AGIRE IN GIUDIZIO PER IL SOLO SALDO DEBITORE DEL CONTO ANTICIPI
NON È NECESSARIO PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI DARE-AVERE PERTINENTI AL C/C DI CORRISPONDENZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 24.10.2018 |
CONTO CORRENTE: LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SI ESTENDONO AL CONTO ANTICIPI
LA MOVIMENTAZIONE DI PIÙ CONTI CORRENTI NELL’AMBITO DELL’ANTICIPAZIONE BANCARIA NON INTACCA L’UNITARIETÀ DEL RAPPORTO BANCA – CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Messina, Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo Balba | 10.03.2015 | n.592
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