La cancellazione della società dal registro delle imprese è espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi illiquidi ove il liquidatore scelga di procedere alla cancellazione, senza prima svolgere e/o continuare l’attività, anche giudiziale, volta a far accertare definitivamente il credito o farlo liquidare.
Con la pregevole sentenza in commento, la Corte di Appello di Bari, che pure aveva rigettato l’inibitoria della Banca soccombente in primo grado, ha riformato la sentenza n. 173 del 3.2.2015 del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Andria, dichiarando non dovute le somme liquidate in favore di una società cancellata dal registro delle imprese e liquidate in favore del suo erede, condannando costui alla restituzione della somma di € 123.792,72, comprese le spese di giudizio e quelle di esecuzione, maggiorate degli interessi legali dal pagamento al soddisfo.
La Corte barese ha fatto corretta applicazione degli obiter dicta enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6070, 6071, 6072 del 2013, le quali avevano testualmente affermato “che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Non v’è dubbio, infatti, parafrasando altra massima dei Supremi Giudici, che la cancellazione della società di persone nel corso del giudizio relativo a una pretesa già azionata dalla società stessa esprime manifestazione di volontà del liquidatore di rinunciare all’asserito credito (cfr. Cass. Civile, sez,. I, 10.6.2014, n. 13017), credito la cui effettiva sussistenza era in predicato, stante anche l’ingiunzione del pagamento ad impulso della banca e stante anche la sua ricognizione e rinegoziazione del debito, giammai contestato, controfirmato addirittura dal suo stesso difensore.
Insomma, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina ex se la cessazione della materia del contendere ovvero la rinuncia alla pretesa azionata, trattandosi di un credito senz’altro illiquido ed incerto (ex plurimis cfr. Cass. SSUU 22.2.2010, nn. 4060 – 4061-4061).
La Corte barese ha ricordato, altresì, che la “cessazione della materia del contendere può, infatti, definirsi quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto ( gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all’azione, l’adempimento spontaneo, la transazione, la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “ materia” su cui si fonda la controversia”.
Detta situazione va anche rilevata d’ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE = EFFETTI PROCESSUALI
LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULLA SORTE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTINTE PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite | 12.03.2013 | n.6070
CANCELLAZIONE SOCIETÀ REGISTRO IMPRESE: NON COMPORTA C.D. INTERRUZIONE AUTOMATICA
OCCORRE LA SPECIFICA DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE DELLA PARTE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ, Pres. Mazzacane – Rel. Sabato | 24.04.2019 | n.10048
ESTINZIONE SOCIETÀ: NON SI TRASMETTONO AI SOCI I DIRITTI INCERTI O ILLIQUIDI NECESSITANTI DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE
È UNA RINUNZIA IMPLICITA CON CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni | 24.01.2019 | n.202
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