Segnalazione e massime a cura del dott. Donato Giovenzana, Legale d’impresa
L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato.
Con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.
Di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c. (o dall’accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito.
Nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l’accertamento giudiziale del suo obbligo), e tra quest’ultimo evento e l’assegnazione, peraltro, la prescrizione non decorre ai sensi dell’art. 2935 c. c., in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato; essa ricomincia a decorrere dal momento in cui il credito assegnato può essere fatto valere dal creditore assegnatario, cioè, di regola, dal momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, se resa in udienza, ovvero dal momento del suo deposito, se resa fuori udienza.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 6170 del 5 marzo 2020.
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