Perché possa essere richiesto un risarcimento al notaio per il suo inadempimento, appare necessario che si raggiunga la ragionevole certezza che, se il professionista avesse svolto correttamente l’incarico assunto, i clienti avrebbero potuto raggiungere una situazione economicamente più vantaggiosa. Il danno può, dunque, dirsi esistente solo se dalla comparazione fra le condizioni presenti e quelle ipotetiche, che sarebbero derivate dal corretto comportamento del notaio, appaia che il cliente abbia sofferto di un pregiudizio economico.
A carico del notaio vi è una obbligazione diretta non solo alla corretta individuazione del bene oggetto del contratto (nel caso in esame della garanzia ipotecaria), della sua libertà da vincoli preesistenti e della sua disponibilità, ma anche di informazione del cliente, dal momento che il professionista è tenuto anche al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti.
Va condannato a risarcire i danni patrimoniali a carico della banca il notaio che nella stipula di un contratto di mutuo non iscriva ipoteca sull’intero complesso descritto nel contratto di finanziamento ipotecario, essendo evidente l’interesse dell’ente finanziatore di ottenere una garanzia ipotecaria sull’intero complesso immobiliare di proprietà della propria cliente a fronte della somma erogata.
Il danno sofferto dalla Banca è comprovato dalla esclusione dal piano di riparto in una procedura liquidatoria per omessa iscrizione sullo specifico subalterno del bene.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vicenza, Giudice Gaetano Campo, con la sentenza n. 826 del 24 aprile 2020.
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