In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell’art. 111 Cost., comma 1, nonchè dall’operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorchè egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. VI civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 8151 del 24 aprile 2020.
Una banca che, in qualità di creditrice di due coniugi, debitori solidali, sottoponeva a pignoramento la pensione dovuta a uno dei due dall’I.N.P.S.; poco dopo notificava analogo atto nei confronti dell’altro coniuge.
Il giudice dell’esecuzione, stante la dichiarazione positiva del terzo pignorato, assegnava in pagamento alla Banca, nei limiti di legge, la pensione del coniuge; ciò nonostante, la Banca non desisteva dal pignoramento a carico della moglie, sicché l’I.N.P.S. continuava ad accantonare le somme pignorate.
La donna proponeva, quindi, opposizione all’esecuzione, sostenendone l’illegittimità che veniva rigettata con sentenza confermata in grado d’appello.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’erede della donna, nel frattempo deceduta, cui la Banca ha resistito con controricorso.
Il ricorrente, in particolare, ha sostenuto che la Banca avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede ed ha invocato il principio e secondo cui l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile a causa della eccessiva genericità delle censure, non avendo il ricorso chiarito alcunché in ordine allo svolgimento delle vicende espropriative.
Inoltre, il principio invocato dal ricorrente non è applicabile al caso di specie poiché si riferisce al caso in cui un creditore intraprenda una seconda azione espropriativa nei confronti del medesimo debitore e lo stesso titolo, allorquando abbia già conseguito un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credito.
Ovviamente, al creditore è preclusa la possibilità di ottenere più dell’ammontare del suo credito, ma tale limite opera, in sede esecutiva, solo al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia dell’assegnazione delle somme rivenienti dall’espropriazione forzata. Non è, quindi, preclusa al creditore la possibilità di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione, ciascuna nei confronti di un diverso condebitore solidale, fermo restando che potrà incassare in forza della seconda solo quanto sopravanzi, in quel momento, alla prima.
Pertanto, a parere dei giudici di legittimità, in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali l’iniziativa del creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito per cui si agisce.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: L’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE VA IMPUGNATA EX ART. 617 C.P.C.
SI DEVE SEMPRE PROPORRE CON RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, VENENDO IN RILIEVO ATTI AVENTI NATURA ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 02.07.2019 | n.17663
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: IL PRECETTO NON PUÒ ESSERE NOTIFICATO AL PIGNORATO UNITAMENTE ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL’EFFICACIA ESECUTIVA OCCORRE LA NOTIFICAZIONE AL TERZO CON UN TERMINE RAGIONEVOLE PER L’ADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Cristiano De Giovanni | 06.07.2018 | n.14030
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