Il Notaio rogante è legittimato ad impugnare l’avviso di liquidazione emanato nei suoi confronti quale responsabile d’imposta, proprio perché in tal caso la pretesa tributaria è stata avanzata direttamente nei confronti del notaio.
La clausola penale apposta ex art. 1382 c.c. ad un contratto di affitto di azienda, sotto il profilo tributario deve considerarsi rientrante nell’alveo dell’articolo 21 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, con la conseguenza della sua non autonoma tassabilità.
Questi i principi espressi dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini, con la sentenza n. 716 del 5 giugno 2020.
IL CASO
La controversia trae origine dalla stipula di un contratto di affitto di azienda, contenente una clausola penale ex articolo 1282 c.c., intervenuto tra due società e rogato da un notaio. Quest’ultimo ha ritenuto che la clausola penale non dovesse essere autonomamente tassata; differente il pensiero dell’Agenzia che ha provveduto al recupero dell’imposta principale di registro, individuando il notaio quale destinatario dell’avviso di liquidazione in quanto responsabile di imposta. L’avviso di liquidazione è stato impugnato dal notaio rogante avanti alla CTP di Forlì, la quale ha accolto il ricorso. Avverso la pronuncia ha interposto appello l’Ufficio.
LA DECISIONE
Riguardo alla legittimazione ad agire del notaio, la Commissione ha chiarito che, essendo il pubblico ufficiale qualificato ex lege come responsabile d’imposta per gli atti che ha rogato ex artt. 57 DPR n. 131/1986 e 64 DPR n. 600/1973, e come tale chiamato a rispondere del pagamento del tributo insieme agli altri soggetti obbligati, è stato destinatario dell’avviso di liquidazione e ha quindi un interesse diretto a contrastare la pretesa tributaria. Sarebbe del tutto iniquo ed illogico, oltre che palesemente lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito, individuare un soggetto giuridico come tenuto ad una prestazione e non consentire allo stesso di sindacare giurisdizionalmente la correttezza della pretesa di tale prestazione.
In merito alla questione principale, la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che la clausola penale apposta ex art. 1382 c.c. ad un contratto di affitto di azienda per quantificare il risarcimento in caso di inadempimento debba considerarsi, sotto il profilo tributario, rientrante nell’alveo dell’articolo 21 comma 2 dello stesso DPR, con la conseguenza della sua non autonoma tassabilità.
Infatti, la clausola penale integra per sua natura una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall’obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere non autonomo e del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria.
Pertanto, in ragione della sua natura accessoria rispetto al contratto principale, l’obbligazione derivante dalla clausola penale non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale, tanto è vero che l’invalidità dell’obbligazione principale travolge anche la clausola penale; e se il debitore è liberato dall’obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore, quest’ultimo non può conservare il diritto a pretendere la prestazione risarcitoria prevista dalla clausola penale, la quale viene meno proprio perché venuta meno l’obbligazione principale.
Per questo motivo, la CTR ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.
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