È inammissibile il ricorso scritto con parole tanto oscure da essere sconosciute anche ai giudici di legittimità, la cui “irresolubile farraginosità” nell’esposizione dei fatti, impedisce alla Suprema Corte di esaminarlo. Se l’atto contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini della decisione, non si può non “punire” con l’inammissibilità.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. Rossetti, con l’ordinanza n. 9996 del 28 maggio 2020, con la quale i giudici di legittimità sono tornati sull’annoso problema dei ricorsi incomprensibili.
Stavolta è stato “smontato” un avvocato che ha presentato ricorso nell’ambito di un procedimento monitorio. Dapprima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali da una società, che si era opposta. Nel corso del giudizio di opposizione però l’opponente era stato dichiarato fallito e la causa interrotta, per essere poi ripresa dalla curatela fallimentare. Il Tribunale aveva dichiarato quindi l’improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del fallimento, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello adita aveva dichiarato l’appello inammissibile per genericità. Da qui il ricorso in Cassazione, definito poco chiaro, confuso, incoerente e prolisso.
L’atto, infatti, omette fatti rilevanti ai fini della decisione e posti a fondamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, le ragioni per cui si ritiene l’opposizione infondata e i motivi dell’appello, contiene riferimenti a fatti e circostanze introdotti ex novo nella narrazione dei fatti. Un ricorso così concepito appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, in quanto coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perchè un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati. Così la Suprema Corte prende a modello l’art. 3 cpa, il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica” e la “Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”.
Oltre a questo, la Cassazione ha sottolineato che l’avvocato, pur dolendosi del giudizio di genericità espresso dalla Corte d’Appello, non riassume né trascrive i termini in cui il proprio atto è stato formulato. In pratica, per utilizzare un termine scolastico, è andato “fuori traccia”. Quando però un ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente deve indicarli in modo specifico, come richiesto dall’art 366 comma 1, n 6 c.p.c. Denunciare l’erroneità del giudizio di genericità dell’appello è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto della cui erronea qualificazione la ricorrente si duole, e cioè l’atto d’appello. Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
- a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
- b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
- c) trascrivendo il contenuto dell’atto di appello.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE FONDATO SU UN MOTIVO NON RISPONDENTE AL REQUISITO DELLA NECESSARIA AUTOSUFFICIENZA
E’ NECESSARIO RIPORTARE IN RICORSO LE CONCLUSIONI ASSUNTE NELL’ATTO DI CITAZIONE DEL PRIMO GRADO NONCHÈ IL CONTENUTO DELL’ATTO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 11.03.2020 | n.6979
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
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