Non si verifica alcun fenomeno anatocistico, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute. E ciò in quanto, in primo luogo, gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, in secondo luogo, alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo ed infine in quanto, considerando la rata, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso) il pagamento a scadenza riduce il capitale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, con la sentenza n. 222 del 24 aprile 2020.
Una mutuataria ha convenuto in giudizio una banca dolendosi della nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche nonché per omessa indicazione dell’I.S.C. (o T.A.E.G.), della nullità della clausola di determinazione degli interessi per la presenza in contratto di un limite minimo (c.d. floor) al tasso corrispettivo dell’illiceità (costituendo detta clausola un derivato implicito), della vessatorietà, ex art. 1469 bis c.c., della clausola determinativa degli interessi di mora nonché dell’illegittima applicazione di interessi usurari, anche sopravvenuti, e di anatocismo in virtù del piano d ammortamento alla francese.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto generiche, infondate e non provate.
Il Tribunale ha sottolineato che il caso sub iudice ha ad oggetto un piano di ammortamento (PDA) “alla francese”, in cui ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo).
In particolare, nel metodo “alla francese” la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente, secondo una legge di progressione geometrica che è tipica della capitalizzazione composta (per questo il piano è anche denominato “progressivo”).
Orbene, il Giudice ha ritenuto di aderire all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, a mente del quale tale modalità di calcolo non dà luogo ad anatocismo.
Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
Con riferimento al caso di specie, il Tribunale ha escluso che, sulla base dei dati documentali in atti, l’applicazione del piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” abbia generato alcun anatocismo ex art. 1283 c.c., risultando all’evidenza il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al mutuante. A partire poi dall’interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito.
In tal modo, l’interesse non ha mai prodotto altro interesse, non venendo accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene scisso dal capitale, quest’ultimo solo, per sua natura, produttivo di interessi. Una volta che l’interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) è stato corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione d’interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è preclusa nel caso in esame.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
IL PAGAMENTO DI OGNI SINGOLA RATA AZZERA GLI INTERESSI MATURATI A CARICO DEL MUTUATARIO FINO A QUEL MOMENTO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti | 08.04.2019 | n.269
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LEGITTIMO E NON CONTRARIO A NORME IMPERATIVE
NON INCIDE SULL’AMMONTARE DEGLI INTERESSI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti | 09.10.2018 | n.1021
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno