Segnalazione e commento a cura dell’Avv. Patrizio Melpignano del Foro di Milano
Nel giudizio per ripetizione dell’indebito derivante da rimesse in conto corrente è nullo per violazione dell’art. 163, comma 3 nn. 3 e 4 l’atto di citazione che non indichi la clausola contrattuale illegittima o l’illegittima condotta della banca, la rimessa in contestazione, la sua natura solutoria e il procedimento matematico che ha condotto all’indicazione della somma complessiva oggetto della domanda di ripetizione.
Inammissibile è l’allegazione della natura solutoria di una rimessa compiuta tramite il rinvio alla relazione tecnica depositata in giudizio e non notificata unitamente all’atto introduttivo (cd. allegazione implicita). In ragione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano elementi fondamentali dell’azione e, in particolare, la causa petendi, devono, infatti, essere portate a conoscenza del convenuto unitamente all’atto di citazione in modo da consentirgli di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all’art. 163 bis cpc, il proprio diritto di difesa che comprende anche la facoltà di non costituirsi o rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostengo della pretesa.
Non è sanabile ex art. 164, comma 5 cpc la citazione nulla per omessa allegazione della specifica rimessa oggetto della richiesta di ripetizione, della natura solutoria di questa e del calcolo attraverso il quale si sia pervenuti alla domanda. Ciò in quanto la lettura coordinata dell’art. 166, comma 5 cpc con gli artt. 50, 182 e 153, comma 2 cpc induce a limitare ai soli casi previsti dalla legge l’adozione di provvedimenti diretti a sanare vizi degli atti processuali riconducibili ad errori delle parti, con conseguente sanabilità delle nullità che riguardino la sola causa petendi o il solo petitum e non entrambi contemporaneamente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano, con la sentenza n. 1130 del 5 giugno 2020 che ha respinto l’azione esercitata da un fallimento al fine di ottenere la ripetizione di asseriti illegittimi addebiti in conto corrente.
La sentenza, senza entrare nel merito delle domande, ha dichiarato la nullità della citazione per avere questa rinviato, nell’indicazione delle rimesse di cui era chiesta la ripetizione, a una perizia di parte (per altro caratterizzata dalla sola indicazione dei saldi trimestrali ripetibili e non delle singole rimesse), depositata in atti e non notificata unitamente all’atto introduttivo.
A parere del Tribunale di Napoli Nord, il cliente che agisce nei confronti di una banca per la ripetizione di quanto assume essere stato illegittimamente addebitato in conto ha l’onere di indicare specificatamente, fin dall’atto introduttivo, le rimesse in contestazione, la clausola contrattuale illegittima o la condotta della banca in forza della quale la contestazione è mossa, la natura solutoria delle rimesse e il procedimento matematico utilizzato per giungere alla somma oggetto della domanda di ripetizione. Ciò in quanto l’art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, nel prescrivere la necessità che l’atto di citazione indichi la cosa oggetto della domanda (petitum) e i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ha la funzione di consentire al giudice di individuare il thema decidendum e al convenuto di svolgere fin da subito le proprie difese, esaminando l’effettiva esecuzione della rimessa e la sua natura ripristinatoria o solutoria, eccependo, con riferimento a ogni specifica rimessa solutoria, la prescrizione e verificando la correttezza del calcolo dell’importo richiesto a titolo di ripetizione dell’indebito. Da ciò la nullità della citazione che, a parere del Tribunale, non è in contrasto con la Cass. Civ. Sez. Un. n. 15895 del 13/6/19 che prevede che nell’azione di ripetizione in relazione a indebite rimesse in conto corrente “il correntista (…) potrà limitarsi a indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento a un dato conto e un tempo determinato, e la banca, da canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione e dichiarare di volerne approfittare”. Ciò in quanto escludere dagli oneri di allegazione dell’attore la deduzione della natura solutoria della rimessa, oltre a negare che alla base di una domanda di ripetizione di un dato pagamento sia allegato proprio il pagamento, vuol dire contraddire altro passaggio della medesima sentenza in cui le Sezioni Unite ribadiscono la necessità dell’allegazione della natura indebita del versamento, precisando che “ragione ispiratrice della norma risiede principalmente nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al Giudice l’immediata contezza del thema decidendum”.
Vi è poi da dire che, al di fuori delle motivazioni contenute in sentenza, la specifica indicazione in citazione delle singole rimesse in contestazione e delle ragioni di illegittimità dei relativi addebiti trova fondamento anche nella natura eterodeterminata della domanda. Se, infatti, rispetto alle domande autodeterminate (relative a diritti che, come quelli assoluti, non possono coesistere più volte nel medesimo giudizio tra gli stessi soggetti), è sufficiente la sola indicazione della cosa oggetto della domanda, nel caso di domande eterodeterminate, oltre all’indicazione del petitum è necessaria la specificazione della causa petendi e delle parti, essendo “indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi che divergono tra loro e identificano distinte entità” (Cass. Civ. n. 16005/03; conf. Cass. Civ. n. 10168/04; Cass. Civ. n. 15142/03). E, infatti, “nelle domande giudiziali autodeterminate l’individuazione del diritto “affermato” prescinde dal titolo e si motiva in riferimento alla natura unica e irripetibile della situazione sostanziale, ovvero alla posizione dei soggetti con riferimento a uno stesso bene, sicché la deduzione di una diversa ragione, anche se basata su differenti circostanze di fatto, non implica un mutamento della domanda. Nelle domande eterodeterminate, invece, l’identificazione è in funzione dello specifico fatto storico contrattualmente qualificato, in quanto tra i soggetti possono intercorrere più rapporti del medesimo contenuto, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quei fatti specifici che sono affermati ed allegati come costituitivi e perciò individuativi del diritto che si fa valere. Il cambiare o modificare quel fatto costitutivo implica, in definitiva, un mutamento del diritto, e quindi della domanda, con violazione dell’ordinato sviluppo del corso del processo e soprattutto del principio del contraddittorio (art. 101 cpc, nella lettura costituzionalizzata dell’art. 24 Cost.), in quanto la parte evocata in giudizio acquisisce il diritto di difendersi sulla domanda contenuta nell’atto di citazione, concentrando l’attenzione non solo su un determinato petitum, ma anche su una ben precisa e specificata causa petendi” (App. Potenza, 2/7/09). E “le domande relative a diritti di obbligazione (che, appunto per questo, sono dette “eterodeterminate”) sono individuate dagli elementi di fatto che ne costituiscono il fondamento e, pertanto, ogni loro modificazione rende la domanda diversa da quella in precedenza formulata (Cass., Sez. un., 22/5/96, n. 4712; Cass. Civ. 6/8/97, n. 7267; 10/10/03, n. 15142)” (Cass. Civ., Sez. I, 18/5/05, n. 10423).
Il Tribunale di Napoli Nord, poi, precisato che l’indicazione della rimessa solutoria oggetto della domanda di ripetizione e, con essa di tutti gli elementi di fatto costituenti la ragione della domanda, deve risultare esclusivamente dall’atto di citazione o da rinvio alla perizia che, però, deve essere notificata unitamente alla citazione, posto che, a tutela del diritto di difesa del convenuto, le dichiarazioni che costituiscono elemento fondamentale dell’azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza del convenuto fin da principio in modo da consentirgli di esercitare immediatamente, nel termine libero previsto dall’art. 163 bis cpc, il proprio diritto di difesa che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa (Cass. Civ. Sez. Un. n. 8077/12).
Il Tribunale, infine, ha escluso la sanatoria della nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 5 cpc nel caso di contemporanea assenza o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda (petitum) che dell’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). A parere del Tribunale, infatti, il dettato dell’art. 164, comma 5 cpc va letto alla luce sia del generale principio di imparzialità del Giudice che limita ai soli casi previsti dalla legge l’adozione di provvedimenti diretti a sanare vizi degli atti processuali riconducibili a errori delle parti, sia del complesso delle norme dirette a garantire lo svolgimento ordinato e celere del giudizio. Ciò impone una lettura restrittiva dell’art. 164, comma 5 cpc, tale per cui devono ritenersi sanabili solo le nullità che, come previsto dal testo letterale della disposizione, riguardino alternativamente la causa petendi o il petitum, mentre nel caso in cui l’omissione o l’assoluta incertezza riguardino tutti i profili (omessa indicazione delle singole rimesse, della natura di queste, della loro data e del relativo calcolo con conseguente incertezza del modo in cui si è pervenuti alla determinazione del petitum), i suddetti principi impongono di ritenere che nessun termine debba essere concesso dal Tribunale per sanare un vizio di nullità che riguarda la mancanza o assoluta incertezza contemporanea della causa petendi e del petitum.
In ragione di tali principi il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda proposta, condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO BANCARIO: NULLA LA DOMANDA CHE RINVIA A RELAZIONE TECNICA SENZA L’INDICAZIONE DELLE SINGOLE RIMESSE
LA BANCA È LESA NEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO NON PUÒ ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE RISPETTO AD UNA DOMANDA CON CONTENUTO GENERICO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Arminio Salvatore Rabuano | 13.01.2017 | n.107
INDEBITO: NULLA LA CITAZIONE INDETERMINATA CHE RINVIA GENERICAMENTE ALLA CONSULENZA DI PARTE
L’ALLEGAZIONE IMPLICITA VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO E IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino | 31.01.2018 | n.20093
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