Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. così come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter, conv. con modif. dalla legge di conversione L. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza interlocutoria n. 9267 del 20 maggio 2020.
Con tale pronuncia, gli Ermellini hanno disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato. Il giudizio, infatti, in primo grado aveva coinvolto creditore, debitore e terzo pignorato, il quale in secondo grado ha proposto opposizione all’assegnazione delle somme nei confronti del creditore senza “chiamare in causa” anche il debitore. Idem davanti al giudice di legittimità.
La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso in Cassazione non è stato notificato al debitore, violando il principio secondo il quale “nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ., sono liticonsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente”. Da qui l’enunciazione del principio di diritto sopra esposto.
La formulazione del 2015 dell’art. 549 cpc ha introdotto la possibilità per il giudice, in caso di difficoltà nell’identificare il credito o i beni del debitore e su istanza di parte, di provvedere con ordinanza dopo aver compiuto “i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo”. In questo modo, è stata eliminata la criticità presente nella versione precedente (quella del 2012), lesiva del diritto di difesa delle parti, non prevedendo la difesa tecnica del terzo, nonostante perdesse la qualità di custode per diventare controparte del creditore.
Il fatto che il rito sia stato cameralizzato non incide sulla qualifica del debitore come litisconsorte necessario visto che l’oggetto del giudizio è sempre l’accertamento del rapporto tra questo e il terzo pignorato. Anzi la valenza di litisconsorte necessario del debitore esecutato è ancora più rilevante quando il giudice emette ordinanza dopo il giudizio sommario di cui all’art. 549 c.p.c. e il provvedimento viene impugnato con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.
L’atto che introduce il giudizio di cognizione ordinaria infatti deve essere notificato anche al debitore esecutato così come il successivo ricorso straordinario per cassazione, visto che l’appello è escluso.
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