Il credito del professionista, che abbia predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo, non è prededucibile nel successivo fallimento ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso fosse a conoscenza.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Nazzicone – Rel. Pazzi, con l’ordinanza n. 9027 del 15 maggio 2020.
IL CASO
Il Giudice delegato al fallimento di una società aveva ammesso al passivo il credito vantato da un consulente, in ragione dell’attività professionale svolta in favore della società in bonis nel corso dell’intera procedura concordataria che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, con collocazione in privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2 piuttosto che con la prededuzione richiesta. Il diniego della prededuzione trovava giustificazione nella mancanza di utilità dell’opera professionale prestata per la massa dei creditori.
Vistosi rigettare l’opposizione dal Tribunale di Pescara, che ha ritenuto negativo il giudizio di adeguatezza funzionale della sua attività per la sopraggiunta revoca L. Fall., ex art. 173 “proprio in virtù della violazione da parte del professionista di quegli obblighi che se assolti diligentemente avrebbero al contrario portato all’omologa”, il professionista ha presentato ricorso per Cassazione. Anche questo è stato rigettato sulla base del principio di diritto sopra enunciato.
LA DECISIONE
La Suprema Corte non ha ritenuto possibile la prededuzione proprio sulla base che l’ammissione alla procedura minore è stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso fosse a conoscenza. Tale principio si applica non solo e non tanto perchè la prestazione professionale svolta non è stata di alcuna utilità per la procedura, ma piuttosto perchè un’attività che si caratterizzi per la condivisione da parte del professionista dell’atto di frode commesso dall’imprenditore rimane estranea alle forme di soluzione concordata della crisi di impresa che la L. Fall., art. 111, comma 2, intende favorire. Una simile agevolazione deve intendersi riservata alle prestazioni che si propongano di perseguire un disegno di risanamento secondo lecite modalità di sviluppo della procedura e nel rispetto dell’interesse del ceto creditorio.
In altri termini, è evidente che una prestazione che si caratterizzi per il fatto che il professionista fosse a conoscenza dell’incompleta disclosure compiuta dall’imprenditore a discapito dell’interesse dei creditori non può essere in alcun modo ricondotta nell’alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità risanatorie dalla stessa perseguite, dato che la procedura concordataria è capace di perseguire la composizione della crisi unicamente se e in quanto il suo svolgimento sia rispettoso delle indicazioni del legislatore.
In conclusione, l’atto funzionale alla procedura concordataria deve essere quello ispirato a criteri legali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PRESENTATA DA STUDIO ASSOCIATO ESCLUDE LA PERSONALITÀ DEL RAPPORTO D’OPERA PROFESSIONALE DA CUI DERIVA IL CREDITO
NEL GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE DEL PASSIVO È PIENAMENTE EFFICACE LA REGOLA DEL GIUDICATO ENDOFALLIMENTARE L. FALL., EX ART. 96
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Federico | 17.04.2020 | n.7898
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI
SI TRATTA DI UN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO DI COGNIZIONE, AUTONOMAMENTE DISCIPLINATO DALLA L. FALL., ARTT. 98 E 99
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Caiazzo | 25.02.2020 | n.4952
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno