La circostanza che una banca abbia proposto ad un proprio cliente un contratto (nella specie una fideiussione) contenente clausole negoziali ritenute nulle per violazione delle norme antitrust non può ritenersi di per se stesso elemento sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust.
L’onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale spetta a colui che agisce per chiedere la nullità di un contratto fra banca e cliente. In particolare, quest’ultimo – in qualità di opponente – deve produrre o allegare il contenuto del provvedimento di Banca di Italia del 2005 che ha accertato l’esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza di cui alla L. n. 287 del 1990, ex art. 2., e dimostrare che il contenuto delle clausole della fideiussione oggetto del giudizio siano del medesimo tenore rispetto agli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) le quali, peraltro, solo se applicate in modo uniforme, risulterebbero in contrasto con detta disciplina.
Inoltre l’opponente deve allegare quale effetto pregiudizievole abbia determinato l’asserita intesa anticoncorrenziale (che si risolve in un illecito), la quale non è stata dedotta nel suo contenuto e nei suoi effetti distorsivi in relazione allo specifico contratto c.d. a valle. Sebbene, infatti, il contratto cosiddetto “a valle” può costituire lo sbocco della intesa, essenziale a realizzarne gli effetti, la disciplina antitrust non prevede, quale ulteriore sanzione per i soggetti partecipanti all’intesa anti-concorrenziale, la caducazione di tutti i contratti conclusi nel periodo di vigenza dello stesso, atteso che il bene tutelato in via primaria è il mercato inteso come ordine pubblico economico generale, mentre gli interessi dei singoli sono solo indirettamente protetti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, con la sentenza n. 409 del 20 luglio 2020.
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