La pandemia da Covid-19 non consente all’affittuario di un’azienda o al conduttore di un immobile di sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali. Il c.d. lockdown non ha legittimato né ha determinato il sorgere d’un automatico diritto al non adempimento dell’obbligazione di versamento dei canoni d’affitto o di locazione.
Il richiamo all’art. 91 del Cura Italia, il quale prevede che “il rispetto delle misura di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”, non è pertinente. Infatti la norma si limita ad affermare l’assenza d’obblighi di risarcimento danni e/o il maturare di decadenze o penali, ma non afferma assolutamente l’automatica sospensione sine die e/o la cancellazione dell’obbligo di versamento dei canoni d’affitto/locazione.
Lo ha stabilito il Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo, con l’ordinanza dell’8 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Covid-19: no alla sospensione della procedura se l’immobile è occupato dal coniuge separato
Il bene oggetto del pignoramento non può dirsi abitazione principale del debitore esecutato
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 24.06.2020
Il fallimento di un’impresa può essere dichiarato se l’insolvenza non è dipesa dall’emergenza “Coronavirus”
I casi di applicazione dell’art. 10 del D.L. 23/2020
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Pres. Brusati – Rel. Tiberti | 08.05.2020
CORONAVIRUS-LOCAZIONE: possibile ridurre il corrispettivo per il contratto di precario utilizzo
L’opportunità deriva dall’eccezionalità del contesto economico post-Covid
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 09.06.2020
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