La rideterminazione del saldo deve avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si potesse dire che il saldo a una determinata data era incontrovertibile.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi.
Il correntista che agisce sia per la ripetizione dell’indebito che per la rideterminazione del saldo è onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda qualora siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, posto che affinchè possa dirsi assolto l’onere probatorio in capo allo stesso è necessario che produca, oltre al contratto anche tutti gli estratti conto trimestrali, i quali, recando in ordine cronologico tutte le annotazioni attive e passive sul conto, risultano indispensabili ai fini della ricostruzione dell’andamento del rapporto in sede di consulenza tecnica d’ufficio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola, con l’ordinanza del 7 luglio 2020.
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