La mancata consegna all’avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l’utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -5, Pres. Greco – Rel. Dell’Orfano, con l’ordinanza n. 3965 del 18 febbraio 2020.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha chiarito gli effetti che produce la mancata consegna di una comunicazione o una notificazione inviata a mezzo PEC.
I Giudici hanno richiamato il principio affermato dalla Corte (cfr. Cass. Pen. 54141/2017), secondo cui, in tema di notificazione o comunicazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. Come nel caso di specie, ove la comunicazione non è pervenuta per “casella inibita alla ricezione”.
Laddove il messaggio inviato tramite P.E.C. non risulti consegnabile, la disciplina cambia a seconda della causa della mancata consegna, se, cioè, essa sia imputabile o meno al destinatario. Invero, se la comunicazione non si è potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario, ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 8, “si applicano l’art. 136 c.p.c., comma 3, e art. 137 c.p.c. e seguenti” e la notificazione, pertanto, avviene nelle forme ordinarie previste dal codice di rito.
Diverse sono le conseguenze nel caso in cui la mancata notifica sia ascrivibile al destinatario del messaggio, poichè al riguardo occorre evidenziare che il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20, disciplina i “requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno” (quasi sempre l’avvocato), imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica. Di conseguenza, la mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44 del 2011, art. 20, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza.
Quando la trasmissione via P.E.C. non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, trova allora applicazione il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni “sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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