La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Sambito – Rel. Meloni, con l’ordinanza n. 11138 del 10 giugno 2020.
Una compagnia assicurativa aveva esposto di aver emesso un assegno non trasferibile e che tale assegno era stato pagato dalla banca negoziatrice ad una persona diversa dal legittimo creditore al quale, a seguito di denuncia ai Carabinieri, la ricorrente era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta. La ricorrente ravvisava una negligenza della banca per non aver controllato adeguatamente l’identità del soggetto prenditore. Entrambi i Giudici di merito hanno rigettato la domanda risarcitoria proposta da una compagnia di assicurazione nei confronti dell’istituto di credito, ritenendo che l’evento dannoso fosse stato provocato dal fatto di un terzo e che non fossero rinvenibili condotte colpose ascrivibili alla banca.
La Suprema Corte, nell’ordinanza de qua, ha richiamato le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, con cui le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto, per il quale “ai sensi dell’art. 43, 2° comma, legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione de/legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2° comma, cc”.
Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato – inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c. c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c. c. – non appare più sostenibile la tesi secondo cui la banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore”. Pertanto, ad avviso delle Sezioni Unite, nell’azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Secondo gli Ermellini, nella fattispecie la Corte territoriale ha ritenuto che la banca negoziatrice avesse fornito la prova di aver usato la massima diligenza nel pagamento, non ravvisando un suo inadempimento di tipo colposo, per mancato rispetto delle cautele necessarie e della diligenza richiesta, senza tuttavia considerare adeguatamente che era stato prodotto dal prenditore un unico documento, che il falso era grossolano e che il funzionario si era limitato a verificare solo la rispondenza del nome del beneficiario con quello scritto sul documento apparentemente regolare.
Tali circostanze avrebbero dovuto essere oggetto di esame per valutare la diligenza della banca, ex art. 1176, c.2, cc. e pertanto dovranno essere quindi naturalmente valutate dal giudice del rinvio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LA BANCA NEGOZIATRICE CHE PAGA ALLA PERSONA SBAGLIATA PUÒ PROVARE DI NON AVER COLPA
NON SI CONFIGURA COME UN’IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Canzio – Rel. Cristiano | 21.05.2018 | n.12477
ASSEGNI INVIATI PER POSTA: SE INCASSATI DA SOGGETTI NON LEGITTIMATI C’È RESPONSABILITÀ CONCORSUALE
LA BANCA NEGOZIATRICE E L’ASSICURAZIONE SONO RESPONSABILI NEL CASO DI ASSEGNI DI TRAENZA INCASSATI DA SOGGETTI NON LEGITTIMATI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 24.02.2020 | n.3697
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