Dalla falsità della firma di girata del creditore discende che i titoli di credito non possono essere posti all’incasso e quindi il pagamento effettuato dalla banca risulta indebito, con susseguente diritto di ripetizione.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, con la sentenza n. 613 del 21 maggio 2020.
Un professionista ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza di una banca portante, che aveva chiesto la restituzione di quanto indebitamente ricevuto dallo stesso. Quest’ultimo, infatti, in forza di una procura per l’incasso, aveva negoziato ed incassato per un cliente due vaglia cambiari. La Banca d’Italia aveva trasmesso alla Banca una segnalazione avente ad oggetto disconoscimento di firma di girata per l’incasso formalizzata dal cliente, così l’istituto di credito aveva valutato la non debenza dell’erroneo pagamento.
Il Giudice ha ritenuto infondata l’opposizione e l’ha rigettata.
Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d’Italia è titolo di credito all’ordine, pagabile a vista (art. 87 l. camb.) al quale, di regola, sono applicabili le norme relative al vaglia cambiario ordinario (art. 90 l. camb.).
Nella specie, il professionista aveva incassato i richiamati due vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia intestati a cliente, sulla scorta di procura all’incasso, neppure apponendo la firma di girata sul titolo ed a fronte di successivo disconoscimento della sottoscrizione effettuato da parte del prenditore.
In corso di giudizio, l’apocrificità della sottoscrizione apposta dal cliente sui titoli di credito è stata confermata dal c.t.u. grafologo. Per questo solo fatto (falsità della firma di girata del creditore) discende che i titoli di crediti non potevano essere posti all’incasso e quindi il pagamento effettuato dalla banca risulta indebito, con susseguente diritto di ripetizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI CON FIRMA ILLEGGIBILE: in ipotesi di smarrimento o sottrazione, il protesto va levato a carico del correntista effettivo
Non è sufficiente una mera denuncia per autorizzare la banca ad omettere la levata
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 02.05.2019 | n.11557
ASSEGNI: la Banca è responsabile solo se la falsità della firma è rilevabile ictu oculi
Al funzionario è richiesta la diligenza media nell’analizzare la sottoscrizione
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro | 20.06.2018 | n.1692
ASSEGNI CON FIRMA APOCRIFA: non è responsabile la banca che paga al soggetto autorizzato alla negoziazione
L’istituto di credito non è tenuto ad effettuare controlli ulteriori
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Roberto Ferrari | 23.03.2018 | n.246
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno