La pensione contributiva, ex art. 4 Regolamento generale della Cassa Forense, deriva dalla contestuale previsione che i contributi versati alla Cassa non sono più restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell’esercizio professionale (art. 22 della legge n. 576/80). La disposizione regolamentare ha sostituito l’istituto del rimborso dei contributi, di cui all’art. 21 della legge n. 576/80, con la pensione contributiva sempre che l’iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali, né intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sez. lav., Pres. Manna – Rel. Calafiore, con la sentenza n. 10866 resa l’8giugno 2020.
IL CASO
Un avvocato, convinto di aver ricevuto un trattamento pensionistico inferiore a quello che gli spettava, aveva chiamato in giudizio la Cassa Forense: nel calcolo della somma, infatti, non comparivano i contributi solidaristici del 3%. Il Tribunale aveva accolto la domanda, sostenendo che il calcolo della pensione dovesse essere eseguito in base al Regolamento della Cassa, modificato con provvedimento del 31.12.2009. In appello, però, la sentenza di primo grado viene ribaltata, in quanto la Corte territoriale sosteneva che la modifica del regolamento non fosse applicabile ratione temporis alla situazione dell’avvocato, ma si applicasse la disciplina della pensione contributiva, come indicata dal Regolamento del 23/07/2004 (riferito ai contenuti della legge n. 335/1995), con l’esclusione dei contributi solidaristici del 3%.
LA DECISIONE
La Corte, rigettando il ricorso e accogliendo la sentenza d’appello, ha precisato che le modalità di calcolo contributivo sono quelle previste nel sistema generale della legge 335/1995. In particolare i contributi soggettivi che confluiscono nel montante da utilizzare per il calcolo sono quelli versati entro il “tetto” reddituale sottoposti all’aliquota del 10% (sono cioè esclusi i contributi versati, a titolo di solidarietà, con l’aliquota del 3%). Ha ricordato, quindi, che prevale l’esigenza di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale della categoria professionale e la tutela degli equilibri della stessa.
Gli Ermellini infatti hanno riconosciuto alla Cassa Forense il diritto di derogare a leggi precedenti e di rango superiore in materia, perché grazie al dlgs n. 509/1994 essa gode di autonomia amministrativa, decisionale amministrativa e gestionale, che le consentono di disciplinare liberamente le prestazioni a suo carico. L’avvocato deve quindi accontentarsi di una pensione più magra di quella che si sarebbe aspettato, perché la Cassa ha dato rilievo al principio di solidarietà tra gli iscritti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AVVOCATI: sì alle garanzie previdenziali per l’attività professionale all’estero, se adempiono agli obblighi contributivi
Diritto alle prestazioni previdenziali per l’avvocato che produce reddito professionale soltanto all’estero
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Lavoro | 26.02.2014 | n.4584
CASSA FORENSE: L’OMISSIONE CONTRIBUTIVA PARZIALE NON INCIDE SUL DIRITTO DELL’AVVOCATO ALLA PENSIONE
Il mancato versamento di tutto quanto dovuto può incidere indirettamente sulla misura della prestazione
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 02.12.2013 | n.26962
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