L’espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell’integrale trascrizione della previsione contrattuale.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Cosenza, Giudice Mariarosaria Savaglio, con la sentenza n. 236 del 3 febbraio 2020.
In una controversia fra una società e una banca, in relazione ad un contratto di leasing, ed in base ad un’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’istituto finanziatore, l’Organo giudicante ha riconosciuto la competenza territoriale spetti al Foro convenzionale ai sensi dell’art. 28 c.p.c. specificamente pattuito dalle parti contrattuali (nella specie, il Tribunale di Napoli).
Sul punto, infatti, il Tribunale ha evidenziato che la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia non ha mancato più volte di ribadire che la concorde e univoca volontà delle parti sul punto ben si può desumersi dalla specifica sottoscrizione della clausola in parole. Da qui la riaffermazione del principio di cui sopra, esposto da ultimo da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15278 del 21/07/2015.
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