Il contratto di compravendita di un bene mobile registrato può essere concluso anche oralmente dal momento che il trasferimento del bene avviene mediante il consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.). In caso di acquisto di un veicolo, il PRA rappresenta un mezzo di pubblicità con efficacia dichiarativa volto segnatamente a dirimere conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa e dunque, le risultanze del PRA sono superabili con qualunque mezzo probatorio, inclusa la testimonianza.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Bari, Giudice Nicola Magaletti, con la sentenza n. 2065 del 9 luglio 2020.
La controversia in esame, si fonda su un’azione proposta dalla curatela fallimentare di una società sulla circostanza che l’atto di vendita tra la stessa società (come venditore) e la banca (acquirente) avente a oggetto un veicolo, fosse stato trascritto nel Pra solamente tre anni dopo la vendita.
La scrittura privata da cui traggono origine le pretese del creditore, per essere opposta al curatore deve essere munita di data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell’art.2704 c.c. dal momento che il curatore è terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito. Tuttavia, il giudice di merito può compiere una valutazione caso per caso della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa.
Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le risultanze del Pra possano essere facilmente superabili alla luce di elementi chiari, precisi e concordanti idonei a dimostrare che l’atto di trasferimento e il relativo pagamento oggetto di causa siano stati compiuti nel 2009 e dunque, al di fuori del periodo sospetto ex art.67 l.fall. Fra questi, la documentazione dello scambio di fondi intercorsa fra la società e la banca.
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