Quanto a tutti gli altri motivi va però preliminarmente rilevata di ufficio l’insanabile originaria carenza di rituale contraddittorio nei confronti anche del debitore diretto: eppure, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte sulla sussistenza,
Nelle opposizioni esecutive – e comunque in quelle in cui si contesta la sussistenza o l’entità stessa del credito per cui si agisce (o si minaccia di agire) – sussiste un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo proprietario. In caso di contestazioni sul merito del rapporto azionato dalla Banca e relativo al credito della stessa verso un debitore, deve disporsi, ad evitare che la sentenza a rendersi sia inutiliter data, la rimessione ufficiosa al giudice di primo grado affinchè quel litisconsorte necessario pretermesso sia messo in grado di prendervi parte.
Una tale pronuncia è di certo consentita pure col rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., come novellato nel 2016, per evidente economia processuale ed in difetto di lesione del diritto di difesa, per ragioni analoghe a quelle già scrutinate per il previgente rito camerale da Cass. ord. 30/01/2012, n. 1316, come già sancito da questa Corte.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Rel. De Stefano, con l’ordinanza n. 12970 del 30 giugno 2020.
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