L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.), da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante.
Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo.
Questi i principi ripresi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Tatangelo che, con l’ordinanza n. 15436 del 21 luglio 2020, si è pronunciata sull’efficacia di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un pignoramento presso terzi anche prima della notifica al terzo pignorato e sulla possibilità che il creditore possa o meno procedere alla notifica anche unitamente all’atto di precetto.
IL CASO
La vicenda esaminata prende spunto dall’opposizione all’esecuzione promossa da una banca alla quale il creditore aveva notificato un’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un pignoramento presso terzi unitamente all’atto di precetto. L’opposizione era stata accolta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale.
Il creditore, pertanto, ha presentato ricorso in Cassazione ritenendo erronea la decisione sia in riferimento alla notifica dell’ordinanza unitamente all’atto di precetto sia in riferimento al mancato riconoscimento degli interessi sulla somma assegnata, sulle spese dell’atto di precetto e di notifica.
LA DECISIONE
A parere della Suprema Corte, riprendendo i principi di cui sopra (già enunciati in (Cass., Sez. 6 – 3, ordinanze n. 9173 del 12/04/2018, n. 9174 del 12/04/2018, n. 9246 del 13/04/2018, n. 17437 del 04/07/2018, n. 17439 del 04/07/2018, n. 17440 del 04/07/2018), l’ordinanza con la quale il Giudice assegna in pagamento la somma ha efficacia di titolo esecutivo a favore dell’assegnatario e nei confronti del terzo anche prima della notificazione o comunicazione al terzo, pertanto, il creditore può procedere alla notifica unitamente all’atto di precetto.
Nel caso in cui il pagamento avvenga in tempi ragionevoli le spese relative all’atto di precetto rimarranno a carico di parte intimante, se invece il pagamento avvenuto in tempi ragionevoli ma non sia integrale le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle somme.
La Corte ha, altresì, puntualizzato che le somme oggetto di assegnazione, sia le somme a titolo di capitale che quelle relative alle spese di precetto ed esecuzione, sono esigibili ex art 1282 c.c. e quindi produttive di interessi dalla data dell’ordinanza di assegnazione fino al pagamento avvenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE: il creditore consegue la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore
Il creditore non può proporre una nuova azione per le spese di registrazione
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 03.06.2020 | n.10420
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: le spese di registrazione devono essere ricomprese nell’ordinanza di assegnazione
Il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c.
Sentenza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 14.02.2020 | n.3720
ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE: le spese di registrazione devono ricomprendersi nell’importo liquidato al creditore
Sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI Civ. – 3, Pres. Frasca – Rel. Tatangelo | 17.01.2020 | n.1004
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