In tema di società, in merito ai limiti ai poteri degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, l’introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis c.c., che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l’art. 2298 c.c., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede, non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di “irraggiamento” sull’intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell’affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, da intendere con molta larghezza.
La previsione di rilascio di garanzie a favore di terzi contenuta nell’oggetto sociale di una società di persone è sufficiente a far ritenere ricompresa nei poteri dell’amministratore la sottoscrizione di una fideiussione, senza necessità di verificare la strumentalità della stessa rispetto all’oggetto sociale.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Sestini, che, con la sentenza n. 14254 dell’8 luglio 2020, ha respinto il ricorso di una società.
La Corte, con tale pronuncia, ha superato il precedente orientamento che predicava la necessità di una verifica sulla effettiva strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale.
In primo grado il Tribunale di Forlì aveva accolto l’opposizione della società chiamata da una banca a versare una cospicua somma di denaro come garante dell’esposizione debitoria di una terza società.
La Corte di Appello di Bologna ha poi riformato la sentenza, accertando “la validità e l’efficacia delle fideiussioni rilasciate”, in quanto l’oggetto sociale della società prevedeva anche la possibilità di contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi e che il fatto che il rilascio di fideiussioni rientrasse nell’oggetto sociale era sufficiente ai fini dell’accertamento dell’efficacia, nei confronti del terzo, delle garanzie in questione.
La società ha proposto ricorso per Cassazione, sull’assunto che la Corte avrebbe errato in diritto, avendo ritenuto sufficiente l’astratta previsione della facoltà di rilasciare fideiussioni nell’oggetto sociale, dal momento che la Cassazione, sentenza n. 25409/2016, aveva affermato che “ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società all’oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell’ente”.
Tale ragionamento, però, è stato superato dalla Corte di Cassazione con questa pronuncia. Per gli Ermellini, l’articolo 2298 del c.c. “evidenzia la necessità di fare riferimento all’oggetto sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura, con ciò mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell’atto nell’oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto”. Nell’ottica di un bilanciamento fra le ragioni della società e quelle dell’affidamento dei terzi, prosegue la decisione, “tale norma riconosce dunque rilievo preminente al dato della formale indicazione dell’atto nell’oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità, mediante un accertamento che sarebbe decisamente arduo per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l’efficacia di singoli atti, pur astrattamente previsti nell’oggetto sociale”.
Va pertanto superato, conclude la Corte, il diverso principio espresso in precedenza (n. 25409/2016) che, peraltro, era applicato ad un’ipotesi in cui – a differenza del caso in esame – l’oggetto sociale faceva solo generico riferimento a tutte le operazioni immobiliari e a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell’oggetto sociale e nella quale l’atto ritenuto eccedente era consistito nella vendita di tutti i terreni della società, in cui era stata ravvisata una sostanziale liquidazione del patrimonio della società stessa.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno