Le domande riconvenzionali, a differenza delle eccezioni riconvenzionali, non possono essere assorbite dal Tribunale territorialmente competente per la domanda principale, qualora appartengano alla competenza di altro giudice.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Raffaele Miele, con sentenza n. 13161 resa in data 29 settembre 2020.
Nella fattispecie processuale esaminata, la Società otteneva un mutuo fondiario pari a 350mila euro, e a seguito della morosità nel pagamento delle rate del mutuo, la banca agiva in giudizio nei confronti dei fideiussori di quest’ultima. Uno dei due costituiva, in pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, un vincolo di destinazione in favore del proprio nucleo familiare sugli immobili di sua proprietà. La banca agiva quindi per l’accoglimento dell’azione revocatoria, ricorrendo tutti i requisiti richiesti per l’esperimento di detta azione. I fideiussori e il rappresentante legale della società, costituendosi in giudizio, chiedevano l’accertamento della legittima sussistenza del fondo patrimoniale, essendo trascorsi più di 5 anni dalla trascrizione dello stesso; inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano l’accertamento del reato di usura sulle condizioni contrattuali del mutuo fondiario; il rigetto di tutte le altre domande avversarie; il rigetto di tutte le domande di pagamento della controparte; dichiararsi che il contratto asseritamente concluso dai resistenti è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla; dichiararsi nulle ed inefficaci le garanzie reali e personali prestate dagli attori perché afferenti a interessi usurari e quindi nulli ex lege.
Il Giudice, oltre ad accogliere la domanda attorea, ha dichiarato anche la propria incompetenza territoriale rispetto alle richieste riconvenzionali dei convenuti qualificate come domande riconvenzionali e non mere eccezioni riconvenzionali.
La differenza tra domanda riconvenzionale e eccezione riconvenzionale è stata peraltro ampiamente spiegata dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha statuito che la seconda, pur ampliando il tema della controversia, rimane nell’ambito della difesa e del petitum, mentre la prima è diretta a chiedere l’accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato, ampliando la sfera dei poteri decisori del giudice. (cfr. Cass. civ., sez. II, 22/10/2019, n. 26880; Cass. Civ., sez, I, 24/09/2010, n. 20178). Dunque l’eccezione riconvenzionale può essere assorbita nella competenza territoriale del giudice competente per la domanda principale, a differenza della domanda riconvenzionale, essendo questa diretta all’accertamento di un diritto autonomo.
Nel caso di specie, le richieste dei convenuti si sostanziavano in vere e proprie domande riconvenzionali, non in mere eccezioni, in quanto con esse i convenuti non si limitavano a tentare di paralizzare il diritto della controparte, ma chiedevano anche l’accertamento di diritti con autonomo provvedimento avente forza di giudicato. I convenuti infatti, ampliavano il tema della controversia ben oltre il petitum originario, introducendo le domande riconvenzionali.
Per tali ragioni, il giudice si è dichiarato territorialmente incompetente in merito alle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, essendo per esse competente, in base alle convenzioni generali relative al contratto di mutuo, il Foro nella cui circoscrizione trovasi la sede della banca.
Infatti le condizioni generali relative al contratto di mutuo contenevano una clausola di deroga convenzionale alla competenza per territorio: “Per qualunque controversia che dovesse sorgere in pendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione trovasi la sede della Banca, ad eccezione del caso in cui il Mutuatario rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo n. 206/2005”. Sembra dunque chiara la volontà di circoscrivere al Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della Banca qualunque domanda relativa a tale contratto.
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