La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione e pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso.
Sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato (nei limiti in cui esso opera). È posto a carico dell’ingiunto-opponente, interessato a instaurare tempestivamente e a coltivare il giudizio ex art. 645 c.p.c., (anche) l’onere di attivare la mediazione a pena di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Questi i principi di diritto affermati dal Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo, con la sentenza n. 1279 del 18 settembre 2020, nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudicante si sofferma sulla mancata attivazione del procedimento di mediazione che comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione, ma non della domanda monitoria. Diversamente argomentando, infatti, sarebbe, da un lato, dissonante rispetto alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (secondo cui con l’estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1° co., c.p.c.), tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648, c.p.c.); dall’altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione: esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, col principio della ragionevole durata dei processi e con le finalità deflattive perseguite dal d.lgs. n. 28/2010.
Il caso particolare è dato dal fatto che questa pronuncia è stata pubblicata lo stesso giorno in cui le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19596/2020, hanno preso posizione sul contrasto fra l’imposizione dell’onere di attivare la mediazione a carico del debitore-ingiunto oppure del creditore-opposto. I Giudici Supremi hanno stabilito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: mediazione obbligatoria a carico del creditore opposto
Le Sezioni Unite compongono il contrasto con un percorso interpretativo di carattere testuale, logico e sistematico
Sentenza | Cass. civ., Sezioni Unite, Pres. Travaglino Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19596
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: l’onere di avviare il procedimento obbligatorio di mediazione grava sull’opponente
La mancata attivazione dello stesso comporta declaratoria di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Daniela Lagani | 27.04.2020 | n.384
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