Negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, 4° comma, della legge n. 3 del 2012 e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Questi i principi ripresi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Valitutti – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 17391 del 20 agosto 2020.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che la proposta in esame fosse carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d’ufficio, in quanto il reclamante aveva prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in cinque anni dall’omologazione. La decisione impugnata è stata cassata, poiché la dilazione non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori. Dunque i creditori son gli unici a dover valutare se una proposta di accordo, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.
La Suprema Corte ha stabilito che l’omologazione di un accordo di composizione della crisi non può essere negata solo sul presupposto di un ampliamento del termine dell’orizzonte temporale entro il quale deve essere effettuato il soddisfacimento, ossia di un anno previsto dalla legge 3/2012, per il soddisfacimento dei creditori, in assenza della continuità dell’esercizio dell’attività di impresa.
A tal fine, è legittima la dilazione del pagamento nei cinque anni seguenti all’omologazione della proposta, alla condizione che creditori abbiano il diritto di voto in ordine alla fattibilità e all’effettivo soddisfacimento della propria posizione.
Tale facoltà può essere concessa purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: PIANO OMOLOGABILE SENZA LIMITI DI DILAZIONE
LA CONVENIENZA PRESCINDE DALLE TEMPISTICHE DI ESECUZIONE PERCHÉ VA RAPPORTATA ALLE ALTERNATIVE LIQUIDATORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Didone – Rel. Campese | 28.10.2019 | n.27544
SOVRAINDEBITAMENTO: CREDITI PRELATIZI DILAZIONABILI ANCHE OLTRE IL TERMINE DI UN ANNO DALL’OMOLOGAZIONE
IN ANALOGIA CON IL CONCORDATO, NON V’È LIMITE ALLA DILAZIONE PURCHÉ I CREDITORI POSSANO ESPRIMERSI SULLA PROPOSTA
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Terrusi | 03.07.2019 | n.17834
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