Il protesto levato su assegni bancari denunciati rubati, falsamente sottoscritti e posti all’incasso è atto pienamente legittimo se riportante il corretto motivo del mancato pagamento. La pubblicazione nel Registro si configura come atto dovuto, anche in considerazione del fatto che i motivi quali “assegno denunciato smarrito o rubato” rendono di pubblico dominio la non colpevolezza del protestato. Se la firma apposta sul titolo protestato non sia leggibile, è corretto levare il protesto nei confronti del titolare del carnet di assegni/correntista.
Questo il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, con l’ordinanza del 15 settembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROTESTO ASSEGNI: la banca non ha l’obbligo di avvisare il traente della mancanza di provvista
Il cliente ha contezza della reale consistenza del conto corrente
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 07.07.2020
PROTESTO CAMBIALI: ERRONEO OVE SUSSISTANO I FONDI, ANCHE IN MANCANZA DI ISTRUZIONI DEL CLIENTE IN CASO DI DOMICILIAZIONE
AMMISSIBILE IL RICORSO DI URGENZA EX ART. 700 CPC PER LA CANCELLAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Valeria Castaldo | 22.04.2020
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