È inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi” e quindi che la clausola contrattuale che rinvia a tale parametro sia nulla come conseguenza “a valle” dell’intesa restrittiva a monte. Un’intesa anticoncorrenziale può risultare illecita sotto il profilo dell’art. 101 trattato UE e comportare, a carico degli intermediari segnalanti che hanno partecipato all’intesa illecita, l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor, malgrado le cautele adottate, abbia subito uno scostamento artificioso.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, con la sentenza n. 3225 del 22 settembre 2020.
Nel caso di specie, l’attrice contestava la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse tramite il parametro dell’Euribor, per violazione dell’art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” che vieta, tra l’altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
Tale domanda è stata ritenuta infondata dal Giudicante, che non ha rilevato manipolazione del tasso Euribor. Al riguardo, ha chiarito che Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell’Europa centrale) all’agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d’affari dell’area Euro. Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente – notoriamente all’Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate – definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario. Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + spread.
Inoltre, alcune cautele presidiano l’Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario. Poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi. Appare quindi inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “direttamente o indirettamente i prezzi” e quindi che la clausola contrattuale che rinvia a tale parametro sia nulla come conseguenza “a valle” dell’intesa restrittiva a monte.
Il Giudice ha ammesso che, nonostante le cautele adottate per elidere la possibilità di intese manipolative, è possibile, come hanno dimostrato le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea per gli anni 2005-2008, che una o più banche segnalanti comunichino deliberatamente dati alterati o s’accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. tramite obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.).
Un’intesa siffatta può risultare illecita sotto il profilo dell’art. 101 trattato UE e comportare, a carico degli intermediari segnalanti che hanno partecipato all’intesa illecita, l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor, malgrado le cautele adottate, abbia subito uno scostamento artificioso. Nel caso in esame, l’attrice non ha richiesto il risarcimento del danno, e comunque nessuna banca italiana ha concorso alla manipolazione dei tassi Euribor o è stata sanzionata dalla Commissione UE per la manipolazione degli stessi nel periodo 2005-2008.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA
LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet | 19.12.2018 | n.1873
MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR: IL SISTEMA DI RILEVAZIONE È DI TIPO OGGETTIVO
ONERE DELL’ATTORE PROVARE IL COLLEGAMENTO TRA LE PRESUNTE INTESE ANTICONCORRENZIALI ED IL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 13.12.2018 | n.821
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE
LA FISSAZIONE GIORNALIERA DEL TASSO AVVIENE SULLA BASE DI DATI CHE SI ASSUMONO COME OGGETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 19.09.2018 | n.17550
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