La sospensione delle procedure di liberazione disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. “cura Italia” (come conv. e succ. mod.) fino al 31 dicembre 2020 si applica a tutti i provvedimenti di rilascio, indipendentemente dalle procedure alle quali gli stessi accedano e quindi anche all’ordine di liberazione dell’immobile stabilita dal Giudice dell’esecuzione nell’ambito delle procedure di esecuzione immobiliare. Pertanto, a fronte di un testo chiaro e di portata generale (in claris non fit interpretatio) non pare necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica.
Così il Ministro della Giustizia ha risposto all’interrogazione parlamentare n. 4-07638 all’esito della seduta del 25 novembre 2020, chiarendo la portata di una norma emergenziale che ha generato una difformità di prassi tra i vari uffici giudiziari.
La norma
Con la legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “cura Italia”) che dispone, all’articolo 103, comma 6, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’interrogazione parlamentare
Sul punto, il Ministro della Giustizia è stato interrogato dal deputato Vitiello, che ha chiesto di chiarire se tale norma debba ritenersi estesa anche alle procedure di cui agli articoli 560 e 657 del codice di procedura civile, in virtù di un’applicazione non omogenea sul territorio nazionale della disposizione normativa, con riferimento alle procedure esecutive immobiliari di rilascio. Tra i provvedimenti di rilascio degli immobili vi è infatti anche quello disciplinato dall’art. 560 c.p.c., che prevede che il giudice possa disporre la liberazione dell’immobile pignorato per il debitore ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Secondo il legislatore, quindi, non rileva la natura del provvedimento di rilascio degli immobili, né se esso è contenuto nelle disposizioni sulla procedura civile.
La risposta del Ministro
Il Ministro ha ritenuto che la formulazione della disposizione di cui all’articolo 103, comma 6, del Decreto-legge 18/20 non lasci spazio ad equivoci.
“Dal tenore letterale della norma risulta evidente che la stessa si riferisce in linea generale alla esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio, indipendentemente dalle procedure alle quali gli stessi accedano (tra i quali, esecuzione immobiliare, procedimenti di convalida di sfratto, attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. di provvedimenti resi ai sensi dell’articolo 703 c.p.c.). Pertanto, a fronte di un testo chiaro e di portata generale (in claris non fit interpretatio) non pare necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica. Con specifico riferimento alla liberazione dell’immobile stabilita dal Giudice dell’esecuzione nell’ambito delle procedure di esecuzione immobiliare, si evidenzia ulteriormente che il termine rilascio è espressamente utilizzato dal comma 4 della disposizione di cui all’articolo 560 c.p.c., talchè non sembra sussistere alcun dubbio, neppure sul piano dell’interpretazione letterale, in ordine all’inclusione di detta fattispecie nell’ambito dell’ampia previsione di cui al predetto articolo 103, comma 6”.
Le conseguenze
La sospensione opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna istanza o domanda da parte degli interessati. Inoltre, non sono richiesti requisiti particolari per accedervi. La norma sospende la solo esecutività dei provvedimenti di rilascio. Nulla vieta al proprietario di avviare una procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino (conduttore) e di ottenere dal giudice la convalida di sfratto o l’ordinanza provvisoria di sfratto. Tali provvedimenti, tuttavia, non potranno essere materialmente eseguiti fino al 31 dicembre 2020, in virtù della sospensione prorogata dal Decreto Rilancio.
Fino al 31 dicembre 2020 non si possono quindi “materialmente” eseguire procedure di liberazione. Questo vale anche per i procedimenti già avviati, ma ancora in corso e per i quali non c’è stato lo sgombero dell’immobile. La sospensione opera anche nei confronti degli ufficiali giudiziari incaricati dello sgombero, che non siano tuttavia ancora entrati nell’immobile per liberarlo.
L’estensione della sospensione tout court anche agli ordini di liberazione emessi in seno ad una procedura esecutiva immobiliare pone gli operatori di fronte alla necessità di ulteriori riflessioni: ferma la controversa natura di una norma che mette “all’angolo” il creditore, sacrificandone oltremodo le ragioni di tutela esecutiva, quid juris, in particolare, in merito alla posizione dell’aggiudicatario? I decreti di trasferimento potranno essere emessi nonostante l’impossibilità di dar corso alla liberazione a cura e spese della procedura?
Sul punto, la prassi dovrà operare un delicato bilanciamento.
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