Il legittimario totalmente pretermesso ha diritto alla consegna degli estratti conto avendo un interesse proprio ad accedere ai dati riferiti a persone defunte informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, i saldi dei depositi al portatore e la data di estinzione del conto. Tale informazioni sono indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione relativa alla violazione della quota legittima avendo il legittimario totalmente pretermesso l’onere di indicare con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Lo prevedono le Linee Guida per il trattamento dei dati relativi al rapporto banca-clientela emesse dal Garante della Privacy.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Monza, Giudice Claudia Lojacono, con la sentenza n. 1073 del 1 settembre 2020.
Il contesto normativo
L’art. 119 TUB, al comma 4, stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
L’art.9 della legge 193 del 2003, comma 3, dispone che “i diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Il caso
Il ricorrente, legittimario pretermesso di una defunta, aveva richiesto alla banca l’elenco di tutti i rapporti bancari intercorsi tra la signora correntista e la banca, relativi ai 10 anni precedenti alla data del decesso della cliente. In particolare, nel ricorso aveva riferito che era deceduta la madre e che questa, con testamento olografo, aveva nominato unico erede suo fratello. Volendo agire con azione di riduzione per ricostruire l’asse ereditario, aveva chiesto la documentazione, richiesta disattesa dalla banca. L’istituto di credito ha detto nel giudizio opposizione a decreto ingiuntivo, che il ricorrente non era erede e che quindi non era applicabile l’art. 119 TUB.
Il commento
In effetti il diritto previsto dall’art. 119 TUB 4° comma non può essere esercitato dal legittimario totalmente pretermesso, in quanto lo stesso non riveste la qualità di successore, né a titolo particolare, né a titolo universale. A sostegno della propria pretesa, il legittimario non ha invocato l’art. 119 TUB, ma l’art.9 del Codice della Privacy. La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 9192 del 10.4.2017 ha ritenuto che colui che esercita tale azione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata. Pertanto la banca è tenuta alla consegna della documentazione richiesta.
Tale conclusione trova conforto nelle Linee Guida per il trattamento dei dati relativi al rapporto banca-clientela emesse dal Garante della Privacy ove al punto 5.3 si dice chiaramente che la banca è tenuta a comunicare ai soggetti che abbiano un interesse proprio ad accedere ai dati riferiti a persone defunte informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale, le movimentazioni bancarie, i saldi dei depositi al portatore e la data di estinzione del conto.
In tali casi, bisogna distinguere la richiesta di accesso ai documenti contenenti dati bancari che possono riguardare anche soggetti diversi dall’interessato, effettuata ex art. 119 TUB e le richieste avanzate ex art. 7 e 9 della legge 193 del 2003, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati personali riferiti all’interessato e contenuti nei medesimi documenti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: può riguardare solo la copia di singole operazioni bancarie
Il diritto alla consegna delle schede contrattuali è regolato dall’art. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini | 02.11.2020 | n.571
L’ESECUZIONE RELATIVA ALLA CONSEGNA DI BENI MOBILI DETERMINATI NON PUÒ ESSERE REITERATA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
NEL CASO DI DOCUMENTI BANCARI, RILEVA IL SOGGETTO LEGITTIMATO A DETENERLI ED A CONSEGNARLI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi | 15.07.2020 | n.4350
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA: INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 700 CPC PER DIFETTO DI RESIDUALITÀ
VI È L’AZIONE TIPICA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Ombretta Paini | 08.06.2020
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