L’art. 1815, comma 2, c.c. è espressione di una scelta conservativa – nullità parziale – del legislatore, che ha voluto investire della sanzione civile solo il focolaio di illegittimità – la clausola degli interessi usurari -, e non l’intera conformazione dell’accordo negoziale. Cade la debenza esclusivamente degli interessi regolati dalla clausola nulla, il che significa che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla li riguarda, e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro. La sanzione non contagia le clausole legittime: di conseguenza, l’usurarietà degli interessi di mora non contagia gli interessi corrispettivi legittimi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Graziosi, con l’ordinanza n. 24992 del 9 novembre 2020.
La questione affrontata dalla pronuncia in commento riguarda gli effetti del superamento del tasso-soglia da parte dei soli interessi moratori. Un problema che ha visto sorgere due filoni interpretativi differenti in seno alla giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, l’art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, la cui ratio è quella di colpire la condotta del mutuante che approfitta della posizione dominante per imporre un regolamento degli interessi, anche soltanto a titolo di interessi di mora, contra legem: il mutuatario ha quindi diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi. La prevalente parte della giurisprudenza di merito afferma, invece, che ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto (usura originaria), la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia).
La questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo le quali, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Dunque la nullità della clausola sugli interessi moratori non determina anche quella degli interessi corrispettivi: resta la residua debenza di interessi ex art. 1224 c.c. dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.
La decisione in commento, nel confermare l’assoggettamento degli interessi moratori alla normativa antiusura, svolge rilievi utili ad affrontare la questione delle conseguenze della usurarietà dei soli interessi di mora, operando un’interessate ricognizione testuale dell’art. 1815, comma 2, c.c.
In particolare, la Cassazione chiarisce che l’espressione “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” ha come chiave di lettura proprio la congiunzione “e”, la quale, peraltro, conduce alquanto agevolmente ad un significato diverso da quello prospettato nel ricorso. Infatti la congiunzione unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1815 c.c., in caso di usura originaria in un mutuo la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (moratori e/o corrispettivi) ma non quelli non considerati dalla clausola nulla, che rimangono interamente dovuti. Il mutuo con clausola usuraria non diviene quindi necessariamente gratuito, ben potendo residuare la pattuizione di interessi non colpiti dalla sanzione della nullità, comunque dovuti dal mutuatario alla banca. Quindi, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: L’ATTESISSIMA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE SUGLI INTERESSI MORATORI. PASSA LA LINEA DEL CONFRONTO DI DATI “OMOGENEI”
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
USURA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA SANZIONE DI NULLITÀ VA CIRCOSCRITTA ESCLUSIVAMENTE AGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi | 24.07.2020 | n.5295
USURA BANCARIA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE RIGUARDANTE GLI INTERESSI DI MORA NON È RILEVANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
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