La penale per estinzione anticipata rientra tra le ipotesi in cui l’usurarietà dei costi legati al contratto non sia pronosticabile con certezza al momento della pattuizione, l’accertamento dell’usura potrà avvenire solo al momento della concreta applicazione della clausola, in quanto solo a quel momento, alla luce del modo in cui tale clausola sarà applicata, potrà accertarsi se siano stati addebitati costi usurari.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli, con sentenza n. 1522 resa in data 03.12.2020.
Nella fattispecie processuale esaminata, la Banca ingiungeva ad una società, quale debitrice principale, e ai garanti, il pagamento, in solido tra loro, di una cospicua somma di denaro. I debitori ingiunti opponevano il suddetto decreto ingiuntivo eccependo: l’inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della prova dell’asserito credito; l’applicazione da parte della banca di interessi usurari sul rapporto di conto corrente e sul contratto di prestito; l’illegittimità del recesso dai rapporti in essere con l’istituto opposto.
Si costituiva la Banca, chiedendo il rigetto dell’opposizione e negando, tra le altre cose, la sussistenza di usura sia nel contratto di conto corrente sia relativamente al prestito.
Al momento della conclusione del contratto, la penale di estinzione anticipata non esprime alcun peso economico e non è in grado di superare il limite stabilito dalla legge, pertanto, perché assuma rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione della suddetta penale è insufficiente; essa concorrerà alla verifica del TEG se e nella misura in cui si renderà effettivamente applicabile.
Non è pertanto possibile sostenere che il tasso soglia ex l. 108/1996 sia stato superato per effetto dell’inclusione nel TEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, ciò comporterebbe una sorta di tasso sommatoria tra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Gli interessi attengono infatti alla fase fisiologica del finanziamento, rappresentando una sorta di remunerazione in favore del mutuante per la prestazione erogata ed hanno pertanto un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito; viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, ha natura eventuale ed è funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.
Nella fattispecie in esame la penale per estinzione anticipata non risulta essere stata applicata dalla banca dunque il Tribunale ha ritenuto impossibile ipotizzare l’usurarietà della stessa.
Il Tribunale di Ancona rigettava tutte le domande e le eccezioni sollevate dalla Società, condannandola al pagamento, oltre interessi, e alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: la penale di anticipata estinzione ha natura solo eventuale/potenziale e straordinaria
Non è immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito ex art. 644, co. 4, c.p.
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Adele Pipitone | 24.06.2020 | n.435
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
USURA: IRRILEVANTE LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA
È UNA PRESTAZIONE ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.06.2019 | n.1034
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