Provvedimento segnalato dal Prof. Avv. Renato Clarizia del Foro di Roma
Ai fini del giudizio di illiceità è necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se sia effettivamente usurario. Ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l’illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. L’effetto ex art 1224 c.c. si potrà verificare solo alla condizione che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.
Questa la massima enunciata dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 17383 del 4 dicembre 2020, che ha ripreso alcuni principi evidenziati nella sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Nel caso in esame, il Giudice ha affermato che nel contratto di mutuo in questione, regolarmente estinto, non è mai stato applicato in concreto nessun interesse di mora e il tasso corrispettivo, singolarmente considerato, è sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione (7,635%). Non può, quindi, ritenersi sussistente il vizio di usura oggettiva ai sensi della legge 108/96. Nell’ipotesi in cui fosse stato applicato, non sarebbe comunque risultato sopra-soglia dal momento che, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, per accertare il limite per gli interessi moratori si deve tener conto di uno spread, tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario, fissato nella misura del 2.1%.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON COINVOLGE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI LEGITTIMI
IL MUTUO USURARIO NON DIVIENE NECESSARIAMENTE A TITOLO GRATUITO, ESSENDO COMUNQUE DOVUTI GLI INTERESSI NON INCLUSI NELLA CLAUSOLA NULLA
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Graziosi | 09.11.2020 | n.24992
USURA E TASSI DI MORA: NON È CORRETTO PARAMETRARLI A QUELLA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
BISOGNA APPLICARE LO SPREAD PER LA MORA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 04.11.2020 | n.6927
USURA: L’ATTESISSIMA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE SUGLI INTERESSI MORATORI. PASSA LA LINEA DEL CONFRONTO DI DATI “OMOGENEI”
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
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