La fideiussione c.d. attiva, cioè quella rilasciata ad una banca da un soggetto terzo, persona fisica o giuridica o ente, non è qualificabile come contratto bancario, atteso che il fideiussore è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di credito, non essendo cliente della banca e trattandosi di soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa.
Per tale motivo, quando vi è ad oggetto di una controversia un contratto simile, non va assegnato alle parti il termine per proporre istanza di mediazione o, in alternativa, per adire l’arbitro bancario finanziario, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010. Tale norma, prevedendo un limite all’accesso alla giurisdizione, va interpretata restrittivamente cosicchè, in tale prospettiva, per controversia in materia di contratti bancari deve intendersi quella che verta su uno dei contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti.
In materia di nullità della fideiussione omnibus, eccepita sul presupposto che essa sia stata redatta in conformità al modello ritenuto contrario alla normativa antitrust dalla Banca d’Italia, la questione non può essere conosciuta dal giudice non specializzato nemmeno in via di mera eccezione poiché la decisione su di essa implica un accertamento sulla nullità o non nullità della contratto che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26242/2014, sebbene incidentale, è comunque idoneo al giudicato. Va esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l’opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, di competenza del giudice specializzato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari, con l’ordinanza del 22 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI: nessuna nullità “Antitrust” dei contratti “a valle”
Prevale l’autonomia negoziale ed il fideiussore dispone del solo rimedio risarcitorio
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 10.11.2020
FIDEIUSSIONI OMNIBUS “ABI”: sanzione di nullità “antitrust” non applicabile ai contratti “a valle”
Non sussiste alcun diritto di scelta tra ‘prodotti in concorrenza’ in capo al fideiussore
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano | 06.10.2020 | n.1534
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno