Provvedimento segnalato dall’Avv. Luigi Riccardi del Foro di Bari
Non si può includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della Banca, o la commissione dovuta in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.07.1992 e di conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996. Una loro inclusione nel TEG importerebbe la violazione del principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite, che impone la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia, con la sentenza n. 2267 del 24 novembre 2020.
Il Collegio, nel giudizio de quo in tema di usurarietà del contratto di mutuo che si allega, Uniformandosi ai principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, hanno sancito l’applicazione del principio di simmetria nel calcolo del tasso soglia relativo all’interesse di mora. Con ciò riconoscendo la maggiorazione del 2,1% rilevato nei DM. Al contempo, la commissione per estinzione anticipata è stata esclusa nel calcolo per superamento del tasso soglia.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA E TASSI DI MORA: LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL DILEMMA, “SCONTENTANDO” TUTTI
L’ANALISI DEL DICTUM DI LEGITTIMITÀ TRA ESIGENZE (TRADITE) DI OMOGENEITÀ E SOLUZIONI DI “COMPROMESSO”
Articolo Giuridico | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
USURA E TASSI DI MORA: NON È CORRETTO PARAMETRARLI A QUELLA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
BISOGNA APPLICARE LO SPREAD PER LA MORA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 04.11.2020 | n.6927
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