Provvedimento segnalato dall’Avv. Urbano Fabio Cardarelli del Foro di Napoli
L’ISC non costituisce parte integrante del regolamento contrattuale, ma svolge una funzione meramente informativa in ordine al contenuto del contratto, quest’ultimo esplicitato dalle clausole negoziali che stabiliscono i tassi d’interesse e le altre condizioni economiche da applicare al finanziamento. Con riferimento ad omissioni o inesattezze dell’ISC, è da escludere la sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell’art. 117 TUB, la quale si riferisce alle clausole che prevedono la pattuizione di interessi, prezzi o altre condizioni, fra le quali non è compreso l’ISC, che rappresenta un mero indicatore privo di efficacia negoziale precettiva.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo, con la sentenza n. 2 del 3 gennaio 2021, resa in tema di ISC nel contratto di mutuo e sua asserità inesatta indicazione con conseguente nullità ex art.117 TUB.
Il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, il contratto di mutuo de quo individua con analiticità e precisione il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora nonché le commissioni, spese e indennità applicate o applicabili a carico del mutuatario. Tale circostanza, agevolmente desumibile dalla lettura del testo contrattuale, è ammessa anche dall’attrice, che si duole solo dell’inesatta indicazione dell’ISC, peraltro ravvisandola non nella insufficiente specificazione della misura degli interessi bensì nel mancato computo di tutte le commissioni e spese inerenti all’erogazione del credito. Va, dunque, senz’altro esclusa la dedotta nullità delle clausole che determinano i tassi d’interesse applicati al mutuo.
La prospettata nullità non è ravvisabile neppure entro tali angusti limiti, in quanto, come si è già evidenziato in premessa, l’inserimento dell’ISC nel contratto e nel documento di sintesi assolve una funzione meramente informativa, la cui omissione o insufficienza non determina l’invalidità del regolamento negoziale conforme alle disposizioni imperative di legge nonché alle prescrizioni del CICR e della Banca d’Italia ma è suscettibile di produrre effetti sul diverso piano della responsabilità della banca per i danni che ne siano derivati al cliente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ERRONEA INDICAZIONE DELL’ISC NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
PUÒ RILEVARE – EVENTUALMENTE – PER LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E DEL RISARCIMENTO DANNI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando | 21.09.2020 | n.3213
MUTUO – ISC: L’INDICAZIONE SBAGLIATA NON COMPORTA UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL PRESTITO MA UNA ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO
NON INCIDE SUL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE A CARICO DEL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri | 06.05.2019
ISC: È MERO INDICATORE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO, CON SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ” DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicolì | 16.05.2019 | n.418
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