Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l’inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell’azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente e irreparabile, nel senso di pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato.
Il cliente, o chiunque gli succede nell’amministrazione dei suoi beni, ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 119, co. 4 T.U.B., e non, quindi, dei contratti né degli estratti ultradecennali. La natura sostanziale e non processuale dell’istituto di cui all’art. 119 tub comporta una lettura restrittiva dell’oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche ad esempio alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell’istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all’ art. 117 tub.
Questi i principi a cui si è uniformato il Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, con l’ordinanza emessa il 12 gennaio 2021, in riferimento ad un ricorso d’urgenza azionato da una società nei confronti di una banca, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui intimava alla banca la consegna di documentazione bancaria.
La correntista chiedeva l’emissione di provvedimento d’urgenza in considerazione del fatto che l’istituto di credito non aveva consegnato la documentazione, ma ha instaurato il giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso non era provvisoriamente esecutivo e si avvicinava la prima udienza, in cui produrre tale documentazione. La banca eccepiva la prescrizione decennale della richiesta della società, oltre a ritenere infondato il ricorso per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Giudice ha accolto l’eccezione prescrizione ultradecennale della banca e ha ritenuto, in primo luogo, che si tratta di documentazione in buona parte molto risalente nel tempo e che l’unica urgenza all’acquisizione immediata della documentazione sarebbe ravvisabile nella necessità di produrla nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli.
Tuttavia, ha ben evidenziato che, per soddisfare tale necessità vi è il rimedio di cui all’art. 210 c.p.c.. Pertanto, attenendo ai principi cristallizzati in giurisprudenza, ha respinto il ricorso della società correntista.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: può riguardare solo la copia di singole operazioni bancarie
Il diritto alla consegna delle schede contrattuali è regolato dall’art. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini | 02.11.2020 | n.571
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA: INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 700 CPC PER DIFETTO DI RESIDUALITÀ
VI È L’AZIONE TIPICA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Ombretta Paini | 08.06.2020
OBBLIGHI DI RENDICONTO: LA TARDIVA CONSEGNA AL CORRENTISTA DI ALCUNI ESTRATTI CONTO NON È PRESUPPOSTO AUTOMATICO PER SANZIONARE LA BANCA
OCCORRE ACCERTARNE, SIA PURE CON MODALITÀ SOMMARIA E VALUTAZIONE PROBABILISTICA, LA PORTATA DANNOSA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi | 21.02.2020 | n.4516
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