Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Associato Liaci-Sodo
Quanto alla dedotta usurarietà degli interessi per il superamento del tasso soglia va evidenziato, in linea anche in questo caso con un affermato orientamento della giurisprudenza di merito, come non sia possibile verificare il superamento di un tasso soglia calcolato trimestralmente su TEGM rilevato dalla Banca d’Italia su rilevamenti effettuati con esclusivo riferimento al tasso di interessi corrispettivo cumulando i tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, convenuti in contratto, peraltro eterogenei per presupposti, caratteri e finalità. Non dubita questo giudice, in linea con talune pronunce della Suprema Corte, che anche il tasso di mora vada considerato ai fini della verifica della usurarietà della pattuizione per sorte interessi, ma solo dopo, si ritiene, che sia stato operato un opportuno correttivo volto a rendere omogenei il tasso in verifica con il parametro previsto per operazioni omologhe dal D.M vigente nel trimestre in cui è stato perfezionato il contratto.
Sempre in materia di interessi moratori, si ritiene che la verifica del tasso di mora debba esclusivamente essere ricondotta alla pattuizione contrattuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto della maggiorazione di Z I punti percentuali, può affermarsi che il tasso di mora pattuito nel caso di specie non supera i limiti delle soglie di legge sicchè deve escludersi, anche con riferimento agli interessi di mora, ogni profilo di usurarietà in entrambi i titoli negoziali posti alla base del precetto opposto.
Infine anche l’ulteriore doglianza di parte opponente circa la dedotta pratica anatocistica mediante ammortamento c.d. “alla Francese” è infondata. Si ritiene, infatti, che il c.d. piano di ammortamento “alla francese”, come ritiene la giurisprudenza più recente di merito che si condivide non determini alcuna violazione del dettato di cui all’art. 1283 c.c, e quindi alcuna pratica illegittima di anatocismo.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Lecce, Giudice Pietro Errede, con la sentenza n. 1949 del 15 settembre 2020.
Nel caso in esame la società aveva proposto opposizione avverso il precetto notificatole dalla Banca, in virtù di contratto di mutuo fondiario e successivo atto di erogazione e quietanza, chiedendo la nullità di detti titoli per superamento del tasso soglia e la dichiarazione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese per violazione dell’art.1283 c.c..
Il Tribunale, chiarisce come, relativamente al superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, non sia corretto sommare interessi corrispettivi ad interessi moratori, dal momento che gli stessi sono tra loro alternativi. Inoltre ha specificato quindi che è doveroso tenere conto dei rilievi contenuti nei decreti ministeriali secondo cui la maggiorazione stabilita contrattualmente nell’ipotesi di mancato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come indicato da Banca d’Italia nei propri chiarimenti del 3 luglio 2003.
Infine secondo il Giudicante l’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 cod. civ., o “interesse composto”, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti.
Nell’ammortamento c.d. alla francese, infatti, si prevede infatti che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno e per tutta la durata dell’ammortamento una rata costante posticipata; tale rata si compone di una quota interessi e di una quota capitale. Il metodo alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente e non anche sugli interessi pregressi; ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi.
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