In caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, spetta al creditore istante l’onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e cioè dell’avvenuto pagamento di somme indebite e della mancanza di una causa che lo giustifichi.
L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c relativamente alla documentazione che la Banca è tenuta a mettere a disposizione del correntista ai sensi dell’art. 119 T.U.B., se pur astrattamente invocabile anche in pendenza di giudizio ed a prescindere dalla previa richiesta stragiudiziale del correntista (cfr. Cass. n. 3875/2019), è comunque soggetto alle decadenze ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta, con la sentenza n. 12 del 5 gennaio 2021.
Una società, dopo la chiusura del conto corrente con la banca, ha convenuto in giudizio l’istituto di credito per chiedere la restituzione di quanto indebitamente – a suo dire – conseguito dalla banca nel corso del rapporto. Ha dedotto, infatti, che l’istituto aveva gestito il rapporto di conto corrente e le collegate linee di credito in modo anomalo, applicando interessi passivi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonché commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite, fra le altre cose. Si è costituita la banca, contestando la fondatezza delle domande della società attrice.
Il Giudice ha rigettato le doglianze della correntista, specificando che in tema di ripetizione dell’indebito spetta all’istante provare i fatti costitutivi della sua pretesa e cioè dell’avvenuto pagamento di somme indebite e della mancanza di una causa che lo giustifichi. Nel caso di specie, invece, l’atto di citazione è risultato generico con riferimento ai dedotti profili di nullità contrattuale ed alla domanda di indebito, risolvendosi essenzialmente in una disamina teorica dei noti principi in tema di interessi ultralegali, usura, anatocismo e commissioni di massimo scoperto indebitamente applicate in corso di rapporto.
Generiche sono risultate anche le allegazioni della società. Gli estratti conto e gli scalari depositati, oltre ad essere stati prodotti in modo completamente disorganico e disordinato, non coprono l’intero periodo contrattuale; le lacune documentali non hanno consentito l’accertamento delle condizioni applicate dalla Banca, nè la ricostruzione del saldo del conto corrente e ciò nemmeno per il tramite delle scritture di raccordo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ONERE DELLA PROVA, VALIDITÀ CONTRATTO MONOFIRMA E RISARCIMENTO PER SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI
LA POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 09.10.2020 | n.469
RIPETIZIONE INDEBITO: OCCORRONO GLI ESTRATTI INTEGRALI A FAR DATA DELL’APERTURA
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ANCHE IL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 07.07.2020
CONTO CORRENTE: IL “SALDO ZERO” NON PUÒ ESSERE APPLICATO QUANDO LA BANCA È CONVENUTA
TALE CRITERIO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO SANZIONATORIO NELLE AZIONI DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 25.06.2020 | n.692
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno