L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie.
Questo è il principio sancito dal Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, con la sentenza del 31.12.2020.
La società attrice ha agito in giudizio nei confronti di una banca per la ripetizione delle competenze indebitamente annotate (per interessi ultra-legali, anatocistici, usurari, commissioni e spese, giorni valuta) e pagate sul c/c chiuso il 27.6.2013 con saldo € 0.
La banca si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda ed eccependo in via preliminare la prescrizione delle competenze annotate oltre dieci anni prima.
La causa è stata istruita tramite C.T.U. e l’elaborato peritale, che ha concluso indicando un saldo a credito della cliente di € 58.645,02, è stato sottoposto a critica da entrambe le parti, con richiesta di integrazione e/o scostamento dal risultato della rielaborazione del saldo indicato dal C.T.U..
Il Tribunale, in relazione alle contestazioni dell’attrice secondo cui la banca avrebbe genericamente formulato l’eccezione di prescrizione, senza in alcun modo indicare le rimesse ritenute prescritte, ha palesato di aderire al recente orientamento della Cassazione.
In tal senso, dunque, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie.
L’oggetto dell’eccezione, pertanto, è sufficientemente individuato e soddisfa le condizioni minime di chiarezza richieste per il tramite del rinvio alle rimesse annotate in c/c anteriormente al decennio e, l’eccezione non è risultata generica né indeterminata.
Il Giudice si è, poi, soffermato sulla contestazione dell’attrice alla C.T.U., per aver il perito aver applicato il saldo banca, anziché il saldo depurato dagli addebiti illegittimi.
Al riguardo, il Tribunale ha rappresentato che due considerazioni depongono per l’utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito.
La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell’estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall’art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l’errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.
La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti, l’esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono prima facie impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d’assegni senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assegni e alle interdizioni e incapacità previste dall’art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all’operazione, malgrado l’assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l’illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l’esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.
Alla luce di ciò, il Giudice ha confermato il quesito conferito al C.T.U. e i risultati dell’elaborazione peritale, con conseguente rigetto dell’istanza dell’attrice di integrazione della perizia.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: la prescrizione decorre dal momento della stipula del contratto nullo
L’accertamento della nullità retroagisce fino a quella data
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
PRESCRIZIONE-INDEBITO BANCARIO: l’eccezione generica della Banca convenuta è valida ed efficace
Incombe sul correntista-attore, per superare tale eccezione, l’onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Alessandra Arceri | 03.11.2020 | n.20593
INDEBITO-PRESCRIZIONE: È VALIDAMENTE PROPOSTA QUANDO LA PARTE HA PROVATO L’INERZIA DEL TITOLARE
IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DI UN AFFIDAMENTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone | 27.07.2020 | n.5326
Incide solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 19.05.2020 | n.9141
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