L’omessa notifica del titolo comporta la nullità del precetto, non trattandosi di una mera irregolarità per la quale il debitore deve dedurre una specifica lesione dei diritti di difesa essendo una nullità testuale.
In tema di esecuzione forzata, la nullità dell’atto di precetto comminata dall’art. 480, comma 2, c.p.c., esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
Questi i principio di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione, Sez. VI – 3, Pres. Amendola – Rel. D’Arrigo, con l’ordinanza n. 1096 del 21.01.2021.
Un creditore intimava ai suoi debitori precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti in data 31 luglio 2015.
I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l’altro, che l’atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando – ai fini che qui interessano – che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l’irrilevanza del vizio medesimo.
Avverso tale decisione gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
L’intimata ha depositato un “atto di costituzione” contenente la sola indicazione del difensore “ai soli fini di poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione e di ricevere le comunicazioni di cancelleria”.
La Corte ha ritenuto irrituale la suddetta modalità di costituzione.
Gli ermellini hanno, poi, analizzato il primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 479 c.p.c., dell’art. 480 c.p.c., comma 2, e dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell’atto di precetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che trova applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
Le ragioni della decisione impugnata non sono state ritenute condivisibili in quanto fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata, dall’art. 480 c.p.c., comma 2.
Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
La Corte ha, dunque, accolto il primo motivo cui ha fatto seguito l’assorbimento delle ulteriori censure.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONI ESECUTIVE IN CUI SI CONTESTA IL CREDITO: sussiste un litisconsorzio necessario
Al giudice di primo grado per consentire al litisconsorte necessario pretermesso di partecipare al processo
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Rel. De Stefano | 30.06.2020 | n.12970
L’INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE COMPETE AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
IN CASO DI CONTENUTO AMBIGUO O INCERTO, SI PUÒ RICORRE AD ELEMENTI EXTRATESTUALI, PURCHÉ RITUALMENTE ACQUISITI NEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. D’Arrigo | 05.06.2020 | n.10806
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: INAMMISSIBILE SE NON SI NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON È SUSCETTIBILE DI SANATORIA ANCHE A SEGUITO DI REGOLARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE OPPOSTA
Ordinanza | Tribunale di Locri, Giudice Elisa Vicenzutti | 04.06.2020
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