Nel giudizio di appello non possono essere allegati nuovi fatti quando, nonostante fossero deducibili in primo grado, non siano stati tempestivamente dedotti.
È da considerarsi nuova e quindi inammissibile la domanda risarcitoria basata su fatti nuovi, che modificano la causa petendi e integrano, in presenza di diritti eterodeterminati, domande nuove, laddove l’appellante alleghi nuovi fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con enunciazione di nuove circostanze sulle quali non si è prospettato il contraddittorio in primo grado.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni– Rel. Giani con la sentenza n. 2266 del 15 settembre 2020.
Nella vicenda esaminata un correntista proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano che rigettava la domanda di risarcimento conseguente all’abusività della condotta della Banca per revoca di un affidamento bancario e/o “interruzione del credito”, operata dall’ istituto di credito a causa di segnalazione negativa presente in conservatoria.
L’appellante, in particolare, censurava la decisione del giudice di prime cure per erronea valutazione dei fatti di causa sulla domanda principale, affermando che avrebbe determinato il thema decidendum nella mancata concessione di un affidamento piuttosto che nella revoca di un affidamento bancario, ed individuava come fatti costitutivi dell’azione risarcitoria esercitata l“interruzione brutale e repentina del credito” e la “rottura del credito”, con abuso di posizione dominante, nonché la violazione delle disposizioni previste dal TUB in materia di sconfinamento.
La Corte ha rilevato che l’abuso di posizione dominante, le negligenze ed i fatti omissivi denunciati dal correntista nel giudizio di appello – peraltro non specificati nella loro materialità – , in quanto nuovi fatti costitutivi, erano inammissibili ex art. 345 c.p.c. ed in particolare ha specificato che “è nuova e quindi inammissibile la domanda risarcitoria basata su fatti nuovi, che modificano la causa petendi ed integrano, in presenza di diritti eterodeterminati, domande nuove, avendo l’appellante allegato nuovi fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con enunciazione di nuove circostanze, alcune neppure chiaramente individuate, sulle quali non si è prospettato il contraddittorio in primo grado”.
Sulla base di tali rilievi, i Giudici milanesi hanno rigettato l’appello proposto dal correntista, condannandolo al pagamento delle spese di lite ed all’ulteriore sanzione di cui all’art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO SI POSSONO PRODURRE “NOVA” SOLO SE NON È STATO POSSIBILE FARLO PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLA PARTE ONERATA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Falaschi | 06.02.2020 | n.2764
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