Sul custode, nominato in sostituzione del debitore nelle procedure esecutive immobiliari, incombe un dovere di sorveglianza, sia sulla condizione della res, al fine di rilevare tempestivamente eventuali pericoli che possano scaturire dalla cosa stessa (es. stato di inagibilità e pericolo di crollo, presenza di pozzi o buche, ecc.), sia sull’operato dell’occupante, con l’obbligo di segnalare sollecitamente ai soggetti ed alle autorità competenti situazioni o comportamenti che direttamente o indirettamente possano compromettere l’integrità dell’immobile colpito da pignoramento o il suo valore di realizzo. Egli, quindi, è tenuto – sia per l’obbligo di esercitare la custodia da buon padre di famiglia, sia per la preservazione dei principio generale del neminem laedere – a conservare il bene secondo modalità tali da evitare il rischio per i terzi di essere attinti da effetti pregiudizievoli che possano scaturire dalla cosa custodita, attivandosi per eliminare le situazioni potenzialmente pericolose.
Sul custode non grava alcun onere di procedere alla anticipazione delle somme necessarie per ovviare alla spese per l’eliminazione delle situazione di pericolo.
Si palesa illegittimo un eventuale ordine rivolto dall’autorità amministrativa direttamente al custode di procedere con urgenza all’esecuzione dei “lavori di riparazione necessari”… . unico obbligato alla realizzazione delle opere di cui trattasi è il debitore proprietario, alla cui inerzia dovranno sopperire – in caso di pericolo per la pubblica incolumità – i competenti organi amministrativi mediante il procedimento della c.d. “esecuzione in danno”.
Non essendo consentito a questo G.E. incidere sul provvedimento amministrativo in questione, che comunque, pur essendo indirizzato ai proprietari, è stato notificato anche al custode, questi dovrà provvedere – alla luce di tutte le osservazioni che precedono e dei precedenti giurisprudenziali innanzi citati – a richiedere l’annullamento dell’atto in via di autotutela, invitando i competenti organi amministrativi a procedere nei confronti del debitore attraverso la c.d. esecuzione in danno.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 5.3.2021.
Nel caso in esame, il Custode Giudiziario nominato in una procedura esecutiva immobiliare è stato destinatario della notifica a mezzo pec di un provvedimento del Comune di Napoli, Dipartimento Sicurezza Abitativa, contenente una diffida alla messa in sicurezza dello stabile (ove erano siti i beni pignorati) in evidente stato di dissesto, nonché a “non far praticare il fabbricato con le relative aree di pertinenza mediante sistemazione di idonei transennamenti e/o chiusure per l’interdizione delle zone costituenti pericolo per l’incolumità delle persone”.
A seguito di detta notifica, il Custode ha relazionato immediatamente al GE al fine di farsi autorizzare alla liberazione degli immobili e al compimento di eventuali interventi di messa in sicurezza del fabbricato.
Il GE ha invitato il Custode a proporre ricorso in autotutela avverso il provvedimento del Comune, ritenendo palesemente illegittima la richiesta di quest’ultimo, di compiere gli atti richiesti nel provvedimento di diffida, non sussistendo alcun dovere giuridico sul custode giudiziario ad eseguire gli obblighi ivi indicati.
Invero unico soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di cui trattasi, afferma il Tribunale è “il proprietario dei beni, alla cui inerzia dovranno sopperire – in caso di pericolo per la pubblica incolumità – i competenti organi amministrativi mediante il procedimento della c.d. <<esecuzione in danno>>.
Tale assunto è confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, la quale –per una fattispecie analoga – ha sancito che: “il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16-3- 1942 n.. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito” (Consiglio di Stato del 30 giugno 2014).
Secondo il Tribunale, sul custode, nominato in sostituzione del debitore nelle procedure esecutive immobiliari, incombe invero un dovere di sorveglianza, sia sulla condizione della res, al fine di rilevare tempestivamente eventuali pericoli che possano scaturire dalla cosa stessa (es.stato di inagibilità e pericolo di crollo, presenza di pozzi o buche, ecc.), sia sull’operato dell’occupante, con l’obbligo di segnalare ai soggetti ed alle autorità competenti situazioni o comportamenti che direttamente o indirettamente possano compromettere l’integrità dell’immobile o il suo valore di realizzo. Egli, quindi, è tenuto – sia per l’obbligo di esercitare la custodia da buon padre di famiglia, sia per la preservazione del principio generale del neminem laedere – a conservare il bene per evitare il rischio per i terzi dal subire effetti pregiudizievoli che possano scaturire dalla cosa custodita, attivandosi per eliminare le situazioni potenzialmente pericolose.
Quanto alle modalità attraverso le quali il custode deve intervenire rispetto ad eventuali condizioni potenzialmente generatrici di danno, non può che escludersi che il custode sia tenuto direttamente al compimento delle opere necessarie per ovviare alla situazione di pericolo. A conferma della correttezza di tale assunto, il Tribunale richiama la sentenza n. 12877/2016 della Corte di Cassazione, che ha sancito “che non sussiste un obbligo di anticipazione (in proprio) da parte del custode e, dall’altro, che neppure può essere esclusa la responsabilità del proprietario laddove il bene sia nella detenzione qualificata di un terzo. Del resto, il pignoramento, pur determinando una limitazione delle facoltà di godimento e dei poteri di disposizione dell’immobile, non fa venir meno il diritto dominicale del proprietario, anche per gli effetti di cui agli artt. 2051 e 2053 c.c.”.
L’ordinanza del 5.3.2021 del Tribunale di Napoli conferma quindi l’orientamento già espresso in altra decisione del 24.10.2014, secondo cui il “creditore (ai sensi dell’art. 2910 CC), ha il diritto di sottoporre ad esecuzione i beni del debitore nello stato in cui si trovano senza essere tenuto a sopportare alcun onere economico per la previa esecuzione di opere finalizzate a salvaguardarne l’integrità o il valore di realizzo; e ciò anche quando il bene, proprio per le condizioni in cui si trova, è fonte di pericolo per la pubblica o privata incolumità”; pertanto, “l’attività del custode deve intendersi limitata agli atti di ordinaria amministrazione e di gestione passiva degli immobili staggiti, di cui è tipica manifestazione l’accantonamento di eventuali frutti ai fini del soddisfacimento della pretesa azionata in via esecutiva”.
Allo stato deve, pertanto, ritenersi superato il risalente indirizzo della Cassazione, di cui alla sentenza n. 2875/76, che ha affermato: “Nel caso in cui i beni pignorati non possono essere custoditi senza spese, queste debbono essere anticipate dal creditore procedente su provvedimento del G.E.. Ove tale provvedimento non sia stato emesso o non venga eseguito ed il custode non si dimetta, le suddette spese debbono essere erogate in proprio da esso custode, che ne chiederà il rimborso in sede di liquidazione, ovvero su espressa autorizzazione del giudice, potrà provvedervi con i redditi ricavati dalle cose pignorate”.
Infatti, afferma in Tribunale di Napoli “La possibilità di ravvisare, in subiecta materia, un obbligo di anticipazione (in proprio) a carico del custode è stata infatti criticata dalla stessa S.C., la quale, nella decisione citata 12877/2016, ha ritenuto apparire <<poco congegnale al sistema di sostanziale generalizzazione della nomina del custode, terzo estraneo, conseguente alla riforma del 2005 e neppure giustificato dalla natura di munus di natura pubblicistica allo stesso affidato>>.
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