La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un’attività svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l’inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice. La sopravvenuta sanatoria con effetto ex tunc comporta il venir meno della condizione di carenza di autorizzazione ad assumere l’iniziativa processuale e ne determina, comunque, l’infondatezza, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle ragioni addotte a suo suffragio.
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte, sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Pazzi, con l’ordinanza n. 2280 del 02.02.2021.
Un curatore fallimentare, all’esito di procedura competitiva, aggiudicava provvisoriamente il complesso dei beni aziendali posti in vendita alla società risultata la miglior offerente.
La società che aveva visto la propria offerta superata da quella dell’aggiudicataria ha proposto reclamo ex art. 36 L. Fall, affinché fosse annullata l’aggiudicazione provvisoria e si procedesse ad assegnare in suo favore il compendio posto in vendita.
Il gravame, da un lato, muoveva dal presupposto che nel caso di specie fosse applicabile la disciplina di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c., dall’altro si fondava sul fatto che l’aggiudicataria dovesse essere qualificata in sostanza come debitore, risultando così illegittime la partecipazione della stessa alla gara, la presentazione dell’offerta compiuta e la correlativa aggiudicazione provvisoria.
La società ha dunque agito per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, prospettando nove motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento e la società aggiudicataria.
Il primo motivo di ricorso ha censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione alla L. Fall., art. 25, comma 1, n. 6 e art. 31, comma 2, l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità della costituzione del fallimento nel giudizio di impugnazione, per mancanza dell’indefettibile autorizzazione scritta del G.D..
Al riguardo, secondo il ricorrente non sussistevano i presupposti individuati dalla L. Fall., art. 31, perché il curatore potesse stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, poichè l’impugnazione non aveva per oggetto lo stato passivo e riguardava un atto del curatore non concernente l’amministrazione della procedura, rispetto al quale nessuna norma esonerava dal ministero di un difensore.
La Corte ha ritenuto il suddetto motivo infondato, ben rappresentando che la mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un’attività svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l’inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice.
Tale evenienza, per i gli ermellini, non si è verificata nel casi di specie.
La sopravvenuta sanatoria con effetto ex tunc comporta il venir meno della condizione (di carenza di autorizzazione ad assumere l’iniziativa processuale) posta a base della critica in esame e ne determina, comunque, l’infondatezza, a prescindere dalla condivisibilità o meno delle ragioni addotte a suo suffragio.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITÀ CURATORE: risulta irrilevante l’eventuale autorizzazione del giudice delegato
Deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Vella | 02.07.2020 | n.13597
La mancanza è suscettibile di sanatoria con effetto “ex tunc”
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Scaldaferri – Rel. Di Marzio | 23.06.2020 | n.12252
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