Il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla Banca, come appostate sul conto a debito del cliente, siano prive di una valida “causa debendi”.
Il cliente può produrre gli estratti limitatamente da un periodo temporale e fino alla chiusura del conto e tale scelta processuale non può essere assunta come fattore «impeditivo dell’accertamento del saldo e della ripetizione dell’eventuale indebito, limitatamente al periodo per il quale è stata allegata la necessaria documentazione contabile.
La lacuna iniziale penalizza l’attore in ripetizione, non la Banca che a tale azione resiste, allorquando la ricostruzione contabile parte, come nella fattispecie, dal saldo negativo per il correntista registrato dalla banca.
E’ sempre consentito alla parte chiedere meno di quello cui ha diritto comportando l’opzione riduttiva del correntista uno svantaggio per quest’ultimo e un vantaggio per la controparte.
È improprio e scorretto considerare gli estratti conto come veicolo di una prova legale di fatti, che, per converso, sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Ferro – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 5887 del 04 marzo 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: spetta al creditore istante provare i fatti costitutivi della sua pretesa
Allegazioni generiche non consentono l’accertamento delle condizioni applicate dalla Banca
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta | 05.01.2021 | n.12
RIPETIZIONE INDEBITO: OCCORRONO GLI ESTRATTI INTEGRALI A FAR DATA DELL’APERTURA
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ANCHE IL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 07.07.2020
L’onere della prova è sempre in capo al correntista
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Sambito – Rel. Falabella | 22.06.2020 | n.12178
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