La tesi “all inclusive” appare frutto di un’interpretazione “monca” dell’art. 2, c. I, della L. 108/96 lì dove sottintende il conflitto del modus operandi della Banca d’Italia con la legge cit. Si dimentica, difatti, di evidenziare come proprio l’art. 2 L. cit. statuisca che le rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio, improntate al principio di omnicomprensività di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), debbano comunque avvenire nell’ambito di “operazioni della stessa natura”. Ecco spiegato, dunque, il motivo per cui a ragion veduta, come dà conto puntualmente con la citata Comunicazione del 3.7.2013, BankItalia non ha inteso annoverare direttamente gli interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente eterogenei, il tutto paradossalmente in danno dei clienti delle banche.
Sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase ‘fisiologica’ del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il ‘costo del denaro’ per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno); ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori. Se quest’ultima, come è noto, è largamente confutata non foss’altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l’adempimento ed il suo opposto, l’inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per l’estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori, che viene meno per definizione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Giudice Giorgio Marino con la sentenza n. 3544 del 23.10.2020.
Nella vicenda esaminata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca deducendo l’usurarietà degli interessi applicati al rapporto, sul presupposto del cumulo tra gli interessi corrispettivi e moratori, nonché sulla necessaria inclusione, nel vaglio di usurarietà, della penale di estinzione anticipata.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha considerato erroneo l’assunto di parte attrice secondo cui la sentenza 350/2013 della Suprema Corte affermerebbe che gli interessi moratori vanno cumulati a quelli convenzionali ed ha chiarito che dal tenore della motivazione della citata sentenza non discende in alcun modo la dedotta teoria del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, emergendo solo la ovvia considerazione che anche gli interessi di mora debbano mantenersi entro i limiti della legge 108/96.
Il Giudice ha altresì rilevato che la conclusione dell’attore non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. ciò perché, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, restando così escluse le prestazioni accidentali sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento.
Altra considerazione valevole ad escludere l’irrilevanza giuridica del cumulo delle due voci di interesse è, secondo il Tribunale catanese, quella per cui la disciplina comunitaria sul credito al consumo esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; inoltre siffatta esclusione è altresì sottolineata nei Decreti trimestrali del MEF i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento“.
In definitiva, sottolinea il Giudice, la tesi “all inclusive” appare frutto di un’interpretazione “monca” dell’art. 2, c.1, della L. 108/96, dimenticando di evidenziare come proprio l’art. 2 della predetta legge. statuisca che le rilevazioni trimestrali siano improntate al principio di omnicomprensività di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese e debbano comunque avvenire nell’ambito di “operazioni della stessa natura“, ed è questa la ragione per cui BankItalia non ha inteso annoverare direttamente gli interessi moratori nel saggio del TEGM, facendole invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente eterogenei.
In merito alla questione relativa alla rilevanza della penale per anticipata estinzione il Tribunale ha del pari ritenuto inammissibile la sommatoria tra tasso di mora e penale per anticipata estinzione, e ciò sia in quanto la sua esclusione è espressamente stabilità dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura’ della Banca d’Italia al punto C4, sia perché la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito sicché ipotizzare una sommatoria tra questa e gli interessi di mora “pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha rigettato la domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo TEG
Si violerebbe il principio di simmetria enunciato dalle Sezioni Unite
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia | 24.11.2020 | n.2267
Il superamento del tasso soglia va verificato anche con riguardo al tasso d’interesse moratorio
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito | 29.07.2020 | n.355
USURA: la penale di anticipata estinzione ha natura solo eventuale/potenziale e straordinaria
Non è immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito ex art. 644, co. 4, c.p.
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Adele Pipitone | 24.06.2020 | n.435
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