Secondo il d.l. n. 179/2012 convertito nella legge 221/2012: “la comunicazione deve aversi per notificata allorquando la mancata consegna dipenda da cause imputabili al destinatario”. La Suprema Corte nella sentenza in oggetto, ha affermato che la mancata consegna, per carenza di spazio nella casella di posta certificata è una causa imputabile al destinatario, il quale, si è reso responsabile di un difetto organizzativo e di controllo dei sistemi informatici. La conseguenza di tale mancanza porta al perfezionamento della notifica anche se la pec di consegna, restituita al mittente, ha dato esito negativo; in altre parole, la mancata consegna per saturazione della pec del destinatario equivale al messaggio pec di “avvenuta consegna”.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro. Pres. Guido – Rel. Amendola con la sentenza n. 5646 del 2 marzo 2021.
La querelle nasce dal decreto di rigetto del Tribunale di Varese n. 1091/2016 il quale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della società Alfa con decreto comunicato, dalla cancelleria del Tribunale, tramite pec al legale costituito.
In tali casi, ai sensi dell’art. 99 L.F. il termine per proporre opposizione al decreto di rigetto all’opposizione allo stato passivo è di 30 giorni dalla comunicazione.
Gli Ermellini con la pronuncia in oggetto venivano chiamati a decidere sulla validità della comunicazione effettuata dalla Cancelleria tramite pec, con esito negativo dovuto all’incapienza della casella del destinatario.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 99 ultimo comma della Legge Fall. nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, come novellato prima dal d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, e poi dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il decreto che decide sull’opposizione allo stato passivo è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per Cassazione. Questa comunicazione effettuata dal Cancelliere mediante p.e.c., ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 1749 del 2012, conv. con modifica dalla legge n. 221 del 2012 è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in Cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, comma 2 cpc, come novellato dal d.l. n. 90 del 2014 convertito con modifiche dalla legge 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del Cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cpc, perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.
Ciò posto, la normativa in materia di notifica a mezzo pec, in particolare il d.l. n. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevede che: “..la comunicazione deve aversi per notificata allorquando la mancata consegna dipenda da cause imputabili al destinatario..”.
La Suprema Corte ritiene di poter annoverare tra le “cause imputabili al destinatario” la mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica, avendo esplicitamente affermato che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della pec del destinatario è ascrivibile alla sfera organizzativa del legale, il quale ha omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria. In altre parole la colpa della mancata ricezione delle comunicazioni dovute alla casella di pec piena sono imputabili al destinatario per un difetto organizzativo e di controllo dei sistemi informatici di ricezione di posta.
In realtà, sul tema la Corte si era già espressa (Cass. n. 3164/2020), dove conformemente alla presente pronuncia aveva affermato che la notifica di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la cd. casella Pec del destinatario “PIENA”.
La pec di consegna negativa per saturazione della memoria di posta del ricevente è da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In caso di costituzione “analogica”, bisogna offrire un principio di prova che l’atto di appello è stato notificato
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello | 14.07.2020 | n.8110
Nel caso di insuccesso, una volta disposta la rinnovazione della
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Di Marzio | 03.06.2020 | n.10511
ERRATA INDICAZIONE PEC IN ATTI GIUDIZIARI: il notificante deve consultare l’albo professionale
Invalida la notificazione presso la cancelleria dell’ente giudicante in quanto va eseguita necessariamente al domicilio digitale
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano – Rel. Olivieri | 20.05.2020 | n.9238
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