LA MASSIMA
Il creditore della parte venditrice di un contratto di compravendita immobiliare può invocare elementi presuntivi a sostegno della dichiarazione di simulazione ex art. 1414 c.c., nel qual caso sorge in capo all’acquirente l’onere di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo.
Il requisito dell’eventus damni, preordinato al vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c., non richiede che il revocando atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione delle pretese creditorie dell’attore, essendo sufficiente che abbia determinato o, essendo già sussistente, aggravato il pericolo di incapienza dei beni del debitore, causando una maggiore difficoltà nel recupero del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, Giudice Maria Cristina Scarzella con la sentenza n. 2549 del 5 dicembre 2019.
IL CASO
Una Banca intratteneva con una impresa individuale rapporti creditizi, a garanzia dei quali veniva rilasciata fideiussione da un terzo, coniuge della titolare della predetta impresa.
Passati a sofferenza detti rapporti, veniva richiesto e ottenuto dalla Banca un decreto ingiuntivo avverso l’impresa e il garante. In seguito, la titolare dell’impresa ed il coniuge, fideiussore, stipulavano tre atti di vendita di beni immobili in favore della figlia e del genero. La banca, conseguentemente, conveniva in giudizio i predetti soggetti al fine di sentire accertare e dichiarare, tra l’altro, che il contratto di compravendita fosse un negozio meramente simulato e, in subordine, che sussistessero i presupposti per l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti del medesimo Istituto, degli atti di disposizione.
Il Tribunale adito, in primo luogo, riconosceva la fondatezza, limitatamente alla vendita a favore della figlia, della domanda di simulazione. In particolare il Giudice aderiva all’orientamento pressoché costante della suprema Corte – del tutto condivisibile – alla luce del quale, in sede di domanda di simulazione, una volta allegati dal creditore elementi presuntivi a sostegno della stessa, quali ad esempio la notevole incongruità del prezzo pattuito rispetto ai valori di mercato, la mancata prova del pagamento del prezzo o la compensazione del medesimo con crediti vantati dal compratore, spetta all’acquirente dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo di vendita.
In secondo luogo, il Tribunale affrontava, in merito al contratto di compravendita intercorso tra i debitori e il genero, la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto nei confronti della banca attrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c.
Preso atto delle difese di controparte, fondate principalmente sulla presunta irrevocabilità dell’atto di vendita, che avrebbe costituito adempimento di un debito di lavoro scaduto ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., il Giudice respingeva detta ricostruzione.
In particolare, il Tribunale riconosceva in tale comportamento una datio in solutum che, come sostenuto dalla giurisprudenza ormai costante (ex plurimis Cass., n. 19735/2018; 28981/2008), rappresentando una modalità anomala di adempimento di obbligazioni pecuniarie, non può sottrarsi all’azione revocatoria.
Nel prosieguo della parte motiva, il Tribunale passava in rassegna i requisiti dell’azione revocatoria ordinaria: quello oggettivo (eventus damni) e quello soggettivo (scientia damni).
In relazione al primo, il Giudice evidenziava come, per essere suscettibile di revoca nei confronti del creditore ex art. 2901 c.c., sia sufficiente che l’atto di disposizione posto in essere dai debitori renda maggiormente difficile la soddisfazione del creditore, ponendo a rischio la fruttuosità di una futura, eventuale esecuzione incomberà, poi, in capo ai convenuti che eccepiscano l’insussistenza dell’eventus damni, l’onere di dimostrare l’inesistenza di tale pericolo.
Per quanto attiene, invece, al requisito della scientia damni, veniva evidenziato come costituisca elemento sufficiente la mera conoscenza, in capo al debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, al terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Un ruolo importante, proprio ai fini del giudizio in merito alla sussistenza della scientia damni, era in particolare attribuito al rapporto di parentela intercorrente tra debitori e acquirenti.
Nel caso de quo, il Tribunale giudicava integrati tutti gli estremi dell’azione revocatoria ordinaria e, conseguentemente, dichiarava l’inefficacia, con conseguente inopponibilità nei confronti dell’Istituto di credito, del medesimo atto.
IL COMMENTO
La sentenza in esame appare particolarmente interessante in ragione del fatto che consente di apprezzare in maniera puntuale le differenze intercorrenti tra l’azione di simulazione ex art. 1414 c.c. e la revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c..
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20875/2019), infatti, la prima è finalizzata ad accertare l’inesistenza di un contratto apparente, prescindendo da valutazioni in merito all’eventuale pregiudizio che, da quest’ultimo, possa derivare al creditore. Al contrario, l’eventus damni costituisce, in uno con la scientia damni, così come ben definiti dal Tribunale di Genova nella sentenza che in oggi ci occupa, elemento essenziale dell’azione revocatoria ordinaria, che tende ad ottenere una mera declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA ORDINARIA: IL RAPPORTO FAMILIARE PROVA LA PARTICIPATIO FRAUDIS
TALE VINCOLO RENDE INVEROSIMILE CHE IL TERZO NON FOSSE A CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL DISPONENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Rel. Olivieri | 08.01.2021 | n.161
Non occorre il consilium fraudis in quanto è sufficiente il solo eventus damni
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 25.06.2020 | n.1993
REVOCATORIA: la donazione dei beni immobili del fideiussore al proprio genitore
Presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Maria Rosaria Boncompagni | 03.06.2020 | n.124
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