LE MASSIME:
L’ammortamento alla francese risulta predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
Se, da un lato, invero deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’associazione bancaria italiana nell’ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall’AGCM del 22 agosto 2003, dall’altro, tuttavia, non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell’associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l’istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. In tale circostanza, invero, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell’ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.
Il provvedimento di Banca d’Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall’ABI, non comporta l’automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all’art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell’intero contratto se l’assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Chieti Giudice Gianluca Falco con la sentenza n. 394 del 15 luglio 2020 con cui il Giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società e dai suoi fideiussori nei confronti della Banca.
IL CASO:
Gli ingiunti, con la predetta opposizione, si dolevano, fra l’altro, del fatto che nel piano di ammortamento alla francese emergevano dei costi rilevanti ai fini dell’indagine di usurarietà e, pertanto, chiedevano in via subordinata l’accertamento dell’effettivo residuo del finanziamento e, per l’effetto, la riduzione dell’ammontare dovuto alla minor somma risultante dalla CTU contabile di cui chiedevano l’ammissione.
Il Giudice, tuttavia, riteneva erronea la prospettiva di controparte dal momento che l’ammortamento alla francese prevede, con criteri precostituiti, il pagamento – da parte del mutuatario- di una rata (tendenzialmente) fissa (quindi determinata) in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale.
Tale meccanismo, ad ogni modo, non produce una capitalizzazione degli interessi, poiché questi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi.
Ne consegue che, alla scadenza della singola rata, gli interessi maturati sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo caratterizzata da un pagamento periodico per una somma costante, sicché la quota/capitale rimborsata risulta quale differenza rispetto alla quota/interessi, entrambe ab origine predeterminate.
Gli opponenti denunciavano altresì la nullità del contratto di fideiussione in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia e, pertanto, in contrasto con la normativa antitrust.
Sul punto il Tribunale ha rilevato che i predetti opponenti non avevano prodotto in giudizio il modello ABI e il provvedimento della Banca d’Italia i quali, quali atti amministrativi, non rientrano nell’ambito del principio iura novit curia , mancando così di fornire adeguata dimostrazione dei fatti costituitivi della domanda di nullità negoziale spiegata.
Il Giudice ha altresì chiarito che, anche a voler prescindere dai superiori rilievi, la conformità del contratto di fideiussione allo schema ABI, non comporta l’automatica e integrale nullità dell’intero contratto.
In ragione di tali rilievi, il Giudice ha rigettato l’opposizione proposta, condannando la società ed i garanti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI TRATTA DI MECCANISMO CHE PREVEDE RATE COMPOSTE DA UNA QUOTA DI CAPITALE ED UNA QUOTA DI INTERESSI CALCOLATA SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Corte d’Appello di Brescia, Pres. Pianta – Rel. Magnoli | 06.11.2019 | n.1597
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VI È ALCUNA DISCORDANZA TRA IL TASSO PATTUITO E QUELLO APPLICATO
GLI INTERESSI CONGLOBATI NELLA RATA SUCCESSIVA SONO A LORO VOLTA CALCOLATI UNICAMENTE SULLA RESIDUA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 03.10.2019 | n.18861
FIDEIUSSIONI OMNIBUS “ABI”: sanzione di nullità “antitrust” non applicabile ai contratti “a valle”
Non sussiste alcun diritto di scelta tra ‘prodotti in concorrenza’ in capo al fideiussore
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano | 06.10.2020 | n.1534
Non è idonea a determinare la liberazione del fideiussore
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 01.10.2020 | n.124
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