LA MASSIMA:
“È infondata l’eccezione per cui si possa palesare una falsificazione dell’Euribor da parte della Banca, sull’assunto che, poiché il tasso Euribor viene determinato sulla base della rilevazione dei tassi applicati dalle banche, sarebbero in effetti gli stessi istituti di credito, mediante accordi tra banche a ciò interessate, a determinare il costo dei loro prodotti finanziari, mediante ricorso ad una modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito. È vero che le singole banche che contribuiscono alla sua determinazione possono influenzarne l’ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ma ciò non basta per affermare che l’intero meccanismo è illecito; né una prova in tal senso può essere acquisita a mezzo C.T.U., atteso che la Autorità Antitrust dell’Unione Europea nutre ancora allo stato unicamente dei sospetti sulla esistenza di un cartello finalizzato a manipolare il tasso in questione”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1235 del 18 novembre 2020 con cui il Giudice rigettava l’opposizione a precetto proposta da un mutuatario.
IL CASO:
L’opponente, con atto di citazione in opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., co. 1, eccepiva la nullità della clausola del contratto di mutuo che rinviava all’Euribor per la determinazione del tasso di interesse contrattuale per violazione della normativa sulla tutela della concorrenza e dell’art. 117 T.U.B., per essere la predetta clausola in contrasto con il disposto dell’art. 2 della L. 287/1990; si tratterebbe di una c.d. nullità derivata, fondata sull’assunto che, poiché il tasso Euribor viene determinato sulla base della rilevazione dei tassi applicati dalle banche, sarebbero in effetti gli stessi istituti di credito a determinare il costo dei loro prodotti finanziari.
Il Giudice, nel rigettare l’eccezione per i motivi di cui nella massima, chiariva oltretutto che l’Euribor – quale tasso di interesse medio delle transizioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee- viene determinato, per l’appunto, dalla EBF come tasso medio di deposito interbancario, con esclusione dal computo del 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi, di modo che i tassi anomali non ne falsino il valore. Ad ogni modo la comunicazione dei dati, da parte degli istituti partecipanti alla rilevazione, avviene su base volontaria, anche se l’Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti su oltre 50, individuate tra quelle con maggior volume d’affari dell’area Euro.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MANIPOLAZIONE EURIBOR: esclusa per il periodo precedente al 2005-2008
Va comunque provata la sussistenza di un errore essenziale e soprattutto riconoscibile dalla controparte
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa | 12.12.2020 | n.1238
MANIPOLAZIONE EURIBOR: danno risarcibile solo se è provato lo scostamento artificioso
La clausola contrattuale che rinvia a Euribor non può essere nulla come conseguenza “a valle” dell’intesa restrittiva a monte
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 22.09.2020 | n.3225
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA
LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet | 19.12.2018 | n.1873
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